26 Marzo 2015

La rateazione delle cartelle di pagamento

di Leonardo Pietrobon
Scarica in PDF

Secondo quanto stabilito dall’articolo 19 D.P.R. n. 602/73 un contribuente, destinatario di cartelle di pagamento, può richiedere il pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo in modo rateale, nell’ipotesi di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”. La stessa disposizione normativa, coordinata con quanto stabilito dal D.L. n. 69/2013, stabilisce una sorta di doppio binario di rateazione:

  • la rateazione ordinaria, che prevede fino ad un massimo di 72 rate mensili, prorogabile una sola volta;
  • la rateazione straordinaria che, invece, prevede la concessione di un numero massimo di 120 rate mensili.

Con riferimento alla rateazione straordinaria, si ricorda che la stessa è concessa nel caso in cui:

  1. sia dimostrata la grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, non riconducibile alla responsabilità del debitore;
  2. sia accertata l’impossibilità del debitore di assolvere il pagamento del debito con un piano di rateazione ordinario;
  3. sia accertata la solvibilità del contribuente.

I criteri per ottenere un piano straordinario sono contenuti in un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla disponibilità economica del contribuente.

Con riferimento alle persone fisiche, il piano straordinario può essere concesso in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee.

Per i soggetti diversi dai precedenti (ad esempio, ditta individuale in contabilità ordinaria, società di persone, società di capitali) qualora congiuntamente:

  • l’importo della rata superi il 10% del valore della produzione desumibile dal Conto economico ex art. 2425, nn. 1), 3) e 5), c.c. rapportato su base mensile;
  • l’indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente / passivo corrente) sia compreso tra 0,50 e 1. Il richiedente dovrà produrre, in allegato all’istanza di rateazione, la necessaria documentazione contabile. Dovrà essere chiarito la modalità di attestazione dell’indice di liquidità per le società di persone in contabilità semplificata.

Inoltre, a differenza dei piani di rateazione ordinari, le regole previste per quelli di tipo straordinario sono differenti. Infatti, per tali tipologie di rateazione:

  • è ammessa la proroga una sola volta e a condizione che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale;
  • non è possibile applicare rate variabili. Quest’ultime possono essere concesse, ex comma 1-ter del citato art. 19, solo in presenza di un piano di rateazione o di proroga ordinario.

Con riferimento alla proroga, si ricorda che l’articolo 1 D.M. 6.11.2013 – decreto attuativo delle modifiche apportate dall’articolo 52 D.L. n. 69/2013 all’articolo 19 D.P.R. n. 602/1973 – stabilisce che l’Agente della riscossione, a seguito della richiesta del contribuente debitore, può concedere:

  • un piano di rateazione:
    • ordinario, se prevede un massimo di 72 rate;
    • straordinario, se prevede un massimo di 120 rate;
  • un piano di rateazione in proroga:
    • ordinario, se prevede un massimo di 72 rate;
    • straordinario, se prevede un massimo di 120 rate.

Come ogni altra forma di rateazione concessa al contribuente, anche nei casi di rateazioni concesse dall’Agente per la riscossione è prevista una decadenza nel caso di mancato pagamento di un numero predefinito di rate, che nel caso di specie è stabilito in otto rate, anche non consecutive.

A favore dei contribuenti decaduti da un piano di rateazione entro il 22.06.2013 a causa dell’irregolarità dei pagamenti, l’art. 11-bis, DL n. 66/2014, Decreto “Renzi” prevedeva la possibilità di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione entro il 31.07.2014. Il comma 12-quinquies dell’art. 10, D.L. n. 192/2014, Decreto “Milleproroghe”, introdotto in sede di conversione in legge, ha posticipato:

  • dal 26.06.2013 al 31.12.2014 il termine entro il quale deve essere intervenuta la decadenza;
  • dal 31.07.2014 al 31.07.2015 il termine per la presentazione della nuova istanza di rateazione.

In altri termini, quindi, i soggetti decaduti alla data del 31.12.2014 dalla rateazione possono, mediante presentazione di specifica domanda da presentarsi entro il 31.07.2015, chiedere una nuova rateazione.

Si rammenta che la nuova rateazione è disciplinata da regole più stringenti rispetto a quelle previste dal citato articolo 19, posto che la stessa:

  • può essere richiesta al massimo per 72 rate mensili (non è prevista la possibilità di richiedere la rateazione straordinaria fino a 120 rate);
  • non è prorogabile;
  • viene meno a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive).

L’Agente per la Riscossione  – Equitalia, con il comunicata stampa del 03.03.2015, ha reso nota la messa a disposizione sul proprio sito Internet (www.gruppoequitalia.it, sezione “Modulistica” – Rateazione) del nuovo modello denominato “Istanza di rateazione ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legge n. 66/2014 (così come modificato dalla legge 27/02/2015, n. 11 – conversione del decreto legge 31/12/2014, n. 192)” utilizzabile per presentare la domanda per il nuovo piano di rateazione in esame.

Sulla base di quanto sopra esposto, detto modello, va presentato entro il 31.07.2015, presso il competente Agente della riscossione o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia:

  • tramite raccomandata A/R ovvero a mano;
  • direttamente online sul predetto sito Internet per debiti inferiori a € 50.000.

L’istanza di rateizzazione va presentata unitamente a:

  1. copia di un documento di riconoscimento;
  2. eventuale ulteriore documentazione necessaria. In merito si rammenta che, come evidenziato dalla stessa Equitalia, in base alla disciplina generale della rateazione:
    • per i debiti fino a € 50.000 non è necessario allegare nessuna ulteriore documentazione;
    • per i debiti superiori a € 50.000 è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica”.