11 Febbraio 2017

La prova contraria all’accertamento bancario va valutata

di Angelo Ginex
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In tema di accertamento bancario l’Amministrazione finanziaria non è gravata da ulteriori oneri probatori dal momento in cui il contribuente svolge le proprie difese, potendo anche limitarsi a contestarne la valenza, poiché è rimessa al giudice tributario la valutazione del complessivo materiale probatorio sottopostogli e la disamina ponderata dello stesso. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 gennaio 2017, n. 711.

Nel caso di specie, un imprenditore subiva un accertamento da indagini finanziarie ex articolo 32 D.P.R. 600/1973 relativo al periodo di imposta 2002, con cui l’Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione alcuni versamenti dallo stesso effettuati sul proprio conto corrente bancario ritenendoli “ricavi in nero” in quanto non giustificati in base alla documentazione prodotta. Il contribuente impugnava l’atto impositivo e, successivamente, la sentenza di rigetto della competente Commissione tributaria provinciale.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione del giudice di prime cure che, tenuto conto dell’annullamento parziale da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’avviso di accertamento de quo, aveva ritenuto legittima la ripresa a tassazione di “voci di spesa” non giustificate.

Pertanto, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, eccependo la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della pronuncia di secondo grado per avere la Commissione tributaria regionale della Lombardia omesso di illustrare le ragioni in base alle quali la documentazione giustificativa fornita era stata ritenuta non sufficiente. Lo stesso precisava altresì che la controversia non aveva riguardato “voci per spese”, come erroneamente denominate in sentenza, ma alcuni versamenti confluiti sul conto corrente bancario oggetto di accertamento.

Sul punto, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto, ha evidenziato in modo laconico come la statuizione dei giudici di seconde cure sia stata effettivamente assertiva e non sia stato svolto alcun argomento motivazionale a sostegno della ritenuta insufficienza probatoria della documentazione giustificativa prodotta.

Al contrario, – osservano i Giudici di Piazza Cavour – il giudice tributario è tenuto a valutare il complessivo materiale probatorio giustificativo prodotto dal contribuente, in quanto l’Amministrazione finanziaria non è gravata da ulteriori oneri probatori dal momento in cui il contribuente svolge le proprie difese, potendo anche limitarsi a contestarne la valenza.

Ciò sulla base della considerazione per la quale l’onere probatorio gravante in capo all’Amministrazione finanziaria, che proceda ad un accertamento basato su verifiche di conti correnti bancari del contribuente, risulta soddisfatto, ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti.

In tali ipotesi, quindi, si realizza un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono privi di rilevanza fiscale (cfr., Cass., sentenza 15857/2016; Cass., sentenza 4829/2015). Peraltro, ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie poste a carico del contribuente dall’articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972 (cfr., Cass., sentenza 21303/2013).

In definitiva, la prova contraria all’accertamento da indagini bancarie offerta dal contribuente è idonea a vincere la presunzione legale relativa prevista in favore dell’Amministrazione finanziaria, ma, affinché ciò accada, è necessario che il giudice tributario valuti la documentazione probatoria prodotta al fine di constatarne l’idoneità a dimostrare con certezza l’assoluta irrilevanza fiscale delle risultanze dei conti.

Da ciò ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame nei limiti dei motivi accolti.

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Il giudizio di primo grado nel processo tributario