30 Novembre 2015

La presentazione dei modelli INTRASTAT per le agenzie di viaggio

di Marco Peirolo
Scarica in PDF

Il regime speciale Iva riservato alle agenzie di viaggio, di cui agli articoli 306 e successivi della Direttiva n. 2006/112/CE, non ha subìto variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla conseguente presentazione dei modelli Intrastat, entrate in vigore il 1° gennaio 2010 per effetto del recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE.

Pertanto, la vendita di un “pacchetto turistico”, essendo un servizio assoggettato a Iva nel Paese del prestatore, non deve essere dichiarata negli elenchi riepilogativi dei servizi resi e ricevuti (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 36/E/2010, Parte I, § 12). Ai sensi, infatti, dell’articolo 307 della Direttiva n. 2006/112/CE, la cessione di pacchetti turistici si considera territorialmente rilevante nel luogo di stabilimento dell’agenzia di viaggi ed è per questa ragione che l’operazione, anche se resa nell’ambito di un rapporto “B2B”, risulta estranea alla regola territoriale generale prevista, per le prestazioni di servizi “generiche”, dall’articolo 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972 e, di conseguenza, anche dall’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, ex articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993.

Una diversa conclusione vale per i servizi singoli (es. hotel, volo, ecc.) resi dall’agenzia di viaggi in nome e per conto dei clienti, soggetti passivi, stabiliti in altri Stati membri, per i quali la citata Circolare n. 36/E/2010 (Parte I, § 13) ha precisato che si applica la regola territoriale generale prevista per le prestazioni “generiche”, basata sulla tassazione nel Paese del committente, con il conseguente obbligo di presentazione del modello INTRA 1-quater. I singoli servizi previamente acquisiti dall’agenzia di viaggi sono, invece, esclusi dall’adempimento, siccome la rivendita è soggetta al regime speciale ai sensi dell’articolo 74-ter, comma 5-bis, D.P.R. 633/1972.

Si precisa che l’acquisto da parte del tour operator del singolo servizio (hotel, volo, guida turistica) non va incluso negli elenchi riepilogativi, in quanto le prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini territoriali ex articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972 e, d’altra parte, i servizi singolarmente considerati sono esclusi dal regime speciale di cui all’articolo 74-ter dello stesso decreto.

Nel caso, però, delle prestazioni di guida turistica, che la Circolare n. 36/E/2010 (Parte A, § 14) considera relative ad un’attività culturale, in quanto il requisito culturale è preminente, occorre osservare che, dal 1° gennaio 2011, le stesse assumono natura “generica”, sicché sono territorialmente rilevanti nel luogo stabilimento dell’agenzia di viaggio. Se quest’ultima è italiana, la prestazione beneficia del regime di esenzione di cui all’articolo 10, comma 1 n. 22), D.P.R. 633/1972, per cui il modello INTRA 2-quater non deve essere presentato (art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993). Se, invece, l’agenzia è stabilita in altro Paese UE, in base alle indicazioni fornite dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 43/E/2010 (§ 1), la guida turistica italiana, per non presentare il modello INTRA 1-quater, deve verificare se, per la prestazione in esame, sia dovuta l’Iva nel Paese del committente.

La predetta circolare chiarisce che “si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell’accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l’imposta nello Stato membro del committente quando ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente”. Inoltre, “in mancanza di tale dichiarazione, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente”.

Il criterio territoriale previsto per le prestazioni di intermediazione rese dall’agenzia di viaggi al di fuori del regime speciale si applica solo nel caso in cui il committente della prestazione sia un soggetto passivo. Nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia un “privato consumatore” trova, infatti, applicazione la deroga dell’articolo 7-sexies, comma 1 lett. a), D.P.R. 633/1972, che considera rilevanti le prestazioni di intermediazione effettuate nel territorio dello Stato; in pratica, la territorialità della prestazione è collegata al luogo di effettuazione dell’operazione intermediata.

Tra le prestazioni di intermediazione rese dal tour operator sono comprese anche quelle fornite tramite Internet, come nel caso delle prenotazioni on line di singoli servizi (hotel, volo, guida turistica). Come specificato dalla Circolare n. 36/E/2010 (Parte I, § 15), la circostanza che la prestazione sia resa con l’ausilio della rete Internet non comporta automaticamente che il servizio possa essere qualificato come commercio elettronico “diretto”. Infatti, il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad un fax.

Nel caso per esempio in cui il tour operator italiano emette fattura per i servizi resi ad un operatore con sede in altro Paese UE per l’intermediazione effettuata, tramite il proprio portale, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal tour operator stesso, l’operazione si configura come una prestazione di intermediazione effettuata in nome e per conto del soggetto passivo comunitario. Essendo territorialmente rilevante nel Paese del committente, la stessa deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi delle prestazioni rese (modello INTRA 1-quater).