12 Dicembre 2015

La perdita dei beni oggetto di acquisto intracomunitario

di Marco Peirolo
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In un precedente intervento abbiamo esaminato il trattamento applicabile, agli effetti dell’IVA, alla perdita di beni oggetto di cessione intracomunitaria.

In ordine all’ipotesi speculare, la C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.3.1) ha precisato che “la distruzione o la perdita dei beni nel territorio dello Stato anteriormente alla loro consegna o al loro arrivo a destino può far venire meno l’acquisizione, sempre che venga fornita la prova della perdita dei beni”.

Nella disciplina in vigore sino al 31 dicembre 2012, l’art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993 prevedeva che “gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso”.

In considerazione del tenore letterale della citata disposizione, era ipotizzabile che la scomparsa dei beni avvenisse:

  • in Italia, con trasporto/spedizione curato dal cedente comunitario;
  • in Italia, con trasporto/spedizione curato dal cessionario italiano;
  • nel Paese UE del cedente, con trasporto/spedizione curato dal cedente comunitario;
  • nel Paese UE del cedente, con trasporto/spedizione curato dal cessionario italiano

Nel primo caso, la perdita dei beni in Italia non comportava il perfezionamento dell’acquisto intracomunitario. L’art. 38, comma 1, del D.L. n. 331/1993 prevede, infatti, l’applicazione dell’IVA “sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato (…)”, laddove l’art. 39, comma 1, dello stesso decreto – nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2012 – non considerava effettuato l’acquisto intracomunitario con trasporto/spedizione curato dal cedente non residente in assenza “della consegna [dei beni] nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto”.

Anche nel secondo caso, la perdita dei beni in Italia non comportava il perfezionamento dell’acquisto intracomunitario, in quanto l’art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993 – nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2012 – non considerava effettuato l’acquisto intracomunitario con trasporto/spedizione curato dal cessionario italiano se la scomparsa dei beni fosse avvenuta anteriormente al “momento di arrivo [dei beni stessi] nel luogo di destinazione nel territorio stesso”.

Tali conclusioni sono in linea con le indicazioni fornite nella richiamata C.M. n. 13-VII-15-464/1994 (§ B.3.1), secondo le quali “la distruzione o la perdita dei beni nel territorio dello Stato anteriormente alla loro consegna o al loro arrivo a destino può far venire meno l’acquisizione, sempre che venga fornita la prova della perdita dei beni”.

A quest’ultimo riguardo, l’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 441/1997, nel testo sostituito dall’art. 16 del D.P.R. n. 435/2001, stabilisce che la perdita di beni dovuta ad eventi indipendenti dalla volontà è provata:

  • da idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica amministrazione, ovvero, in mancanza
  • dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000), resa entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza.

Come indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002, n. 6 (§ 18), non è richiesto che la dichiarazione in questione sia prodotta all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tale termine, essendo sufficiente che la stessa sia resa, ossia sottoscritta, entro il termine prescritto e, se richiesta, esibita agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Dall’atto notorio deve risultare il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di specificare, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.

Infine, nel terzo e quarto caso, in cui la scomparsa dei beni è avvenuta nel Paese UE del cedente, l’operazione non assumeva natura intracomunitaria non essendosi verificato il presupposto del trasferimento dei beni a destinazione dell’Italia.

Dal 1° gennaio 2013, a seguito della riformulazione dell’art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993 ad opera dell’art. 1, comma 326, lett. b), della L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), “le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza”.

Per gli acquisti intracomunitari, quindi, il momento di effettuazione non si verifica più “nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso” (previgente art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993), ma “all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto (…) dal territorio dello Stato membro di provenienza” (nuovo art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993).

Nell’attesa di una conferma ufficiale sul punto, l’intervenuta modifica normativa implica che, a prescindere dal soggetto che cura il trasporto/spedizione dei beni, l’acquisto intracomunitario:

  • si considera effettuato, se la perdita dei beni è avvenuta in Italia;
  • non si considera effettuato, se la perdita dei beni è avvenuta nel Paese UE del cedente; in questa ipotesi, infatti, l’operazione non assume natura intracomunitaria non verificandosi il presupposto del trasferimento dei beni a destinazione dell’Italia.