6 Dicembre 2016

La nuova tassonomia XBRL: PCI 2016-11-14

di Federica Furlani
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Le profonde modifiche normative in tema di bilancio d’esercizio delle società di capitali introdotte dal legislatore con il D.Lgs. 139/2015 hanno richiesto una rivisitazione anche della tassonomia XBRL rivolta alle imprese che redigono i bilanci secondo le disposizioni del codice civile.

La versione definitiva della nuova tassonomia, identificata con il codice PCI 2016-11-14, ha ricevuto il parere favorevole dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ed è stata pubblicata in data 21 novembre 2016.

La nuova tassonomia si applica a decorrere dai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente; ricordiamo che, a partire dai bilanci 2014, oltre allo stato patrimoniale ed al conto economico, anche la nota integrativa va obbligatoriamente presentata in formato XBRL.

Per quanto riguarda la nota integrativa, il formato XBRL è composto da una serie di tabelle standardizzate e da campi liberi in cui riportare i commenti e le informazioni di dettaglio che completano i dati contabili.

L’Associazione XBRL ha avuto cura di precisare, anche nell’ultima versione rilasciata, che nessuna delle tabelle standardizzate proposte deve essere necessariamente compilata: il redattore ha infatti la libertà di non compilare quelle del tracciato di riferimento e, se in un prospetto non si inserisce alcun dato, esso non apparirà in bilancio.

Il redattore del bilancio può quindi, se l’estrema schematizzazione e standardizzazione prevista per una o più tabelle non si concilia con la singola fattispecie aziendale, rappresentare la stessa in modo differente: possono pertanto essere usati i campi testuali disponibili per introdurre, nel rispetto della legge e dei principi contabili, eventuali prospetti personalizzati e/o commenti ritenuti opportuni.

In ogni caso, se per la particolare realtà e situazione aziendale, l’applicazione della tassonomia XBRL non fosse in grado di garantire i principi della chiarezza, correttezza e verità di cui all’articolo 2423 del codice civile, c’è la possibilità di ricorrere al cosiddetto doppio deposito, ai sensi di quanto previsto dal quinto comma dell’articolo 5 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2008, allegando cioè al fascicolo di bilancio XBRL un ulteriore documento informatico contenente il bilancio, o solo la nota integrativa, in formato PDF/A.

Le principali novità della nuova tassonomia riguardano:

  • l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce, per permettere alle micro-imprese di non redigere la nota integrativa riportando alla fine dello stato patrimoniale le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9 e 16 e dall’articolo 2428, numeri 3 e 4.

In calce allo schema di stato patrimoniale delle micro-imprese sono stati pertanto inseriti:

  • un campo testuale generico iniziale denominato “Informazioni in calce allo stato patrimoniale, introduzione”;
  • la nuova tabella di cui al numero 9 dell’articolo 2427 “Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale”;
  • la nuova tabella di cui al numero 16 dell’articolo 2427 “Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto” :
  • le tabelle di cui ai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 del codice civile (mutuate da quelle della nota integrativa del bilancio abbreviato).
  • le modifiche alla denominazione di alcune voci di stato patrimoniale e conto economico, e l’introduzione di nuove voci di dettaglio (relative ad esempio ai rapporti intercorsi con imprese sorelle o agli strumenti finanziari derivati) in considerazione delle novità apportate dal D.Lgs. 139/2015 agli schemi di stato patrimoniale e conto economico;
  • l’eliminazione della possibilità di distinguere quanto esigibile entro e oltre l’esercizio per la voce C.II.5-terimposte anticipate”, in base a quanto previsto dal paragrafo 19 della bozza dell’OIC 25;
  • l’inserimento a margine della voce C.I sotto il “totale rimanenze” dell’evidenza circa le “Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita”, in conformità con le indicazioni del paragrafo 75 della bozza dell’OIC 16;
  • la creazione della voce “Perdita ripianata nell’esercizio” tra la voce IX e X del Patrimonio netto, come suggerito dal paragrafo 17 della bozza OIC 28;
  • l’introduzione di un nuovo dettaglio della voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”, come indicato nel paragrafo 27 della bozza dell’OIC 25:
  • imposte correnti;
  • imposte relative a esercizi precedenti;
  • imposte differite e anticipate;
  • proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale;
  • la rivisitazione di alcune tabelle di nota integrativa per permettere l’inserimento delle nuove voci di bilancio e, nel caso ad esempio delle operazioni di locazione finanziaria, è ora prevista una sola tabella che racchiude tutte le informazioni richieste e che sostituisce le due precedenti che rappresentavano gli effetti sul patrimonio netto e quelli sul risultato d’esercizio delle operazioni di leasing;
  • l’inserimento di nuove tabelle di nota integrativa, quali ad esempio:
  • la tabella dedicata all’”Importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”, introdotta a seguito dell’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
  • la tabella dedicata all’“Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale”, introdotta a seguito dell’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale;
  • la tabella dedicata al “Nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande/più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato”;
  • l’inserimento del rendiconto finanziario quale prospetto quantitativo a sé stante, secondo lo schema (metodo diretto e indiretto) previsto dall’OIC 10, e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica.

Per quanto riguarda il bilancio consolidato, esso, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL).

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I nuovi OIC dei crediti, debiti, rimanenze, fondi del passivo e imposte