24 Febbraio 2014

La “Nuova Sabatini” si porta appresso anche nuovi adempimenti contabili

di Fabio Landuzzi
Scarica in PDF

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 27 novembre 2013 (DM) e poi della Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567 (CM) ha trovato attuazione l’agevolazione comunemente nota sotto il nome di “Nuova Sabatini” che si concretizza nella concessione ed erogazione di un contributo in conto interessi in relazione ad operazioni di finanziamento per l’acquisto e la locazione finanziaria di macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Si tratta come noto di uno strumento di sostegno economico in operazioni di finanziamento degli investimenti compiuti da imprese con sede operativa in Italia, non in liquidazione né soggette a procedure concorsuali, e che non si trovano nelle condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” nella definizione fornita nel regolamento CE n. 800/2008 (cd. Regolamento GBER). L’oggetto dell’investimento devono essere beni nuovi di fabbrica, e tecnologie digitali, classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dello Stato patrimoniale, con esclusione quindi di immobili e terreni.

Nel DM sono regolamentate le condizioni di accesso, la misura massima del contributo, le modalità di concessione, erogazione e controllo; la CM invece detta termini e condizioni per la presentazione delle domande per la concessione ed erogazione del contributo in conto interessi.

Dai documenti di attuazione, si evincono alcuni aspetti che riguardano la formalizzazione dei documenti di spesa nonché l’intervento necessario degli organi di controllo affinché la pratica di contribuzione possa esperirsi con successo. Vediamo quindi quali sono questi aspetti particolari inclusi nella regolamentazione della “Nuova Sabatini”.

In primo luogo, l’art. 10, co. 4, del DM, richiede che sull’originale della fattura di acquisto del bene o in generale dell’investimento, sia se relativa ad un pagamento in acconto e sia se a saldo della fornitura, deve essere riportata “con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro” la dicitura: “Spesa di Euro ____ realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 5, del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69”. La dicitura assume secondo il DM una funzione sostanziale, tanto che viene precisato che laddove la fattura di acquisto ne sia sprovvista, la stessa non è considerata valida ai fini dell’agevolazione con la conseguenza che la corrispondente quota di contributo sarebbe revocata. Inoltre, è fatta richiesta alla società che beneficia dell’agevolazione di conservare le fatture ed i documenti relativi all’investimento per un periodo di 10 anni dalla concessione dell’agevolazione. Da tutto ciò deriva chiaramente un’attenzione maggiore che il sistema amministrativo contabile della società che compie l’investimento deve riservare a questo tipo di operazioni, rispetto a quanto comunemente viene fatto con le ordinarie fatture di acquisto di beni strumentali.

Poi, la CM prevede il coinvolgimento del Presidente del Collegio sindacale della Società, o in mancanza di un revisore; infatti:

  • Al punto 7.6, è richiesto che l’erogazione del contributo sia soggetta al completamento dell’investimento da attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendere entro 60 gg. dal completamento; questa dichiarazione deve essere firmata non solo dal legale rappresentante della società, ma anche dal Presidente del Collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro.
  • Al punto 8.1, è richiesto che la richiesta di erogazione del contributo e la documentazione allegata, debbano essere sottoscritte oltre che dal legale rappresentante della società, di nuovo anche dal Presidente del Collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Il fatto che venga richiamato esplicitamente il Presidente del Collegio sindacale desta francamente alcune perplessità, soprattutto alla luce dell’attuale assetto normativo della governance nelle SRL; in presenza di un sindaco unico, ad esempio, si ritiene che nulla dovrebbe ostare a che sia questo soggetto a poter sottoscrivere i documenti, salvo dover ricorrere ad un revisore esterno. Laddove poi, in una SRL o in una SPA, al collegio sindacale si affianchi l’incaricato della revisione legale dei conti, desta qualche perplessità il fatto che la CM richiami il Presidente dell’organo di controllo quando si tratta di attività che, come avviene nel caso della ricerca e sviluppo, sembrerebbero più propriamente rientrare nel campo di competenza del soggetto che svolge le funzioni di contenuto contabile come è appunto il revisore.