10 Marzo 2014

La “Nuova Sabatini” attrae anche il fotovoltaico, ma attenzione alle condizioni

di Leonardo Pietrobon
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Come già anticipato in alcuni precedenti interventi, con l’articolo 2 D.L. n. 69/2013 e con il D.M. 27.11.2013, il Legislatore ha introdotto a favore delle PMI un agevolazione per l’acquisto di nuovi beni strumentali o di nuove tecnologie digitali, consistente nel riconoscimento di un contributo in conto interessi, nel caso in cui tale spesa sia finanziata mediante l’accesso a forme di finanziamento.

Da un punto di vista oggettivo, come indicato nell’articolo 5 del D.M. 27.11.2013 e dalla circolare 10.2.2014 n. 4567 del MISE, possono accedere all’agevolazione gli acquisti di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. Risultano, invece, esclusi dall’agevolazione in commento le spese sostenute per l’acquisto di terreni o fabbricati, anche se destinati ad essere utilizzati per finalità produttive. Secondo quanto indicato dallo stesso MISE risultano escluse le spese anche le opere murarie, in quanto, così come i terreni ed i fabbricati, non sono classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile.

Tra le sorprese, da accogliere con favore, nelle FAQ del MISE in relazione all’ambito oggettivo di applicazione della norma agevolativa, si segnala che rientrano tra i beni “agevolabili” anche gli impianti fotovoltaici.

Nelle stesse FAQ, lo stesso MISE, tuttavia, precisa che le spese sostenute per l’acquisto di un impianto fotovoltaico possono accedere alla “Nuova Sabatini” a condizione che lo stesso sia qualificabile come “impianto”, ossia come bene mobile, così come chiarito da ultimo dalla C.M. n. 36/E/2013, oltre che dalla C.M. n. 46/E/2007 n. 38/E/2008. Sul punto, il MISE si limita ad affermare che si tratta di “macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dell’ Stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.”.

Sulla questione, appare doveroso ricordare che secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 36/E/2013, un impianto fotovoltaico è qualificabile come bene mobile, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per il relativo accatastamento autonomo o non sia necessario procedere all’incremento del valore catastale dell’immobile ospitante l’impianto stesso. In particolare, inoltre, la classificazione mobiliare di un impianto fotovoltaico si realizza nel caso in cui:

  • la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
  • la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
  • per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m.

Una diversa indicazione, inevitabilmente, avrebbe portato ad una contraddizione rispetto alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con il citato documento di prassi.

Sulla questione, si ricorda inoltre che in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate:

  • se l’immobile sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici, totalmente o parzialmente, è di proprietà di terzi, il relativo costo configura una spesa di manutenzione straordinaria non capitalizzabile in quanto relativo ad un bene non di proprietà;
  • tale costo, in base alle disposizioni di cui all’OIC 24, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali nella voce “Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi” se non è separabile dai beni immobili a cui si riferiscono, altrimenti è iscrivibile tra le “Immobilizzazioni materiali” nella specifica categoria di appartenenza.

L’ulteriore precisazione fornita dal MISE in relazione agli impianti fotovoltaici è che gli stessi, affinché permettano l’accesso all’agevolazione in commento, siano funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa (sulla questione si veda il pt. 6 della Circolare del MISE 10 febbraio 2014 n. 4567). In altri termini, oltre a confermare la condizione soggettiva di accesso riservata alla PMI, la precisazione sembra affermare che con riferimento all’impianto fotovoltaico, lo stesso deve essere utilizzato nello svolgimento dell’attività d’impresa, non deve costituire di per sè stesso lo svolgimento di attività d’impresa. In altri termini, sembra di poter capire che la costituzione di una PMI per l’installazione di un impianto fotovoltaico e il mero svolgimento di attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica non permette l’accesso alla “Nuova Sabatini”, in quanto tale bene, l’impianto fotovoltaico, non è funzionale allo svolgimento di un’attività d’impresa in essere.

Da un punto di vista operativo, le PMI che intendo accedere alla normativa in commento potranno inoltrare domanda di finanziamento a partire dal 31 marzo, al fine di ottenere un beneficio pari ad uno sconto del 2,75% sul tasso di interesse applicato alla forma di finanziamento, con un più evidente appeal per le imprese che in riescono ad ottenere l’applicazione di un tasso di interesse molto ridotto che eseguono importanti investimenti.