La fornitura dell’impianto installato in altro Paese UE utilizzando beni acquistati in loco
di Marco Peirolocontratti di fornitura di impianti con installazione o montaggio all’estero si trova ad affrontare problematiche diverse, almeno in parte, da quelle dell’impresa che, in base ad un contratto d’appalto,
realizza l’impianto direttamente all’estero utilizzando sia beni inviati dall’Italia, sia beni acquistati da altri fornitori non residenti.
parte integrante dell’impianto ceduto al cliente, anch’esso francese, dell’impresa italiana. L’esempio può essere quello dell’impresa francese che costruisce la vasca in cemento di un impianto di smaltimento rifiuti, mentre le restanti parti staccate vengono realizzate dall’impresa italiana.
- di assemblare i componenti inviati in Francia dall’impresa italiana con il bene dalla medesima realizzato e
- di consegnare ed installare l’impianto (finito) nel luogo convenuto con il cliente dell’impresa italiana.
operazione territorialmente rilevante in Francia, emetterà fattura con l’
addebito dell’IVA locale che il cliente italiano potrà recuperare attraverso la
procedura di rimborso di cui all’art. 38-
bis1 del D.P.R. n. 633/1972. A tal fine, è indispensabile che il richiedente, nel periodo di riferimento del rimborso (non inferiore a tre mesi e non superiore all’anno solare), non abbia effettuato operazioni in Francia
diverse da quelle espressamente consentite, richiamate dal successivo art. 38-
bis2, vale a dire:
- le operazioni con reverse charge da parte del cessionario/committente (debitore d’imposta) e
- le operazioni non imponibili di trasporto e relative prestazioni accessorie.
occorre scindere il corrispettivo totale, pattuito con il destinatario dell’impianto, in modo da rispettare la previsione contenuta nell’art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993.
luogo della cessione quello
dove avviene l’installazione o il montaggio. La norma prosegue stabilendo che, qualora l’installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello del fornitore, lo Stato membro in cui avviene l’installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno.
operazioni non imponibili IVA “
le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto”.
stesso trattamento è previsto per le forniture di beni, in dipendenza di
contratti d’appalto, d’opera e simili, inviati in altri Paesi UE per essere ivi installati o montati dal fornitore italiano o da terzi per suo conto (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.1.3).
escludendo pertanto che il fornitore possa applicare alla cessione il regime di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie, il cui luogo di effettuazione – come recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia nella causa C-446/13 del 2 ottobre 2014 – coincide con il Paese del fornitore.
distinguerà in fattura:
- il corrispettivo delle parti staccate inviate dall’Italia, comprensivo di installazione del prodotto finito, al quale si applica il regime di non imponibilità di cui all’art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993;
- dal corrispettivo del bene realizzato dall’impresa francese, comprensivo di assemblaggio con le parti staccate prodotte dall’impresa italiana, che si considera soggetto a IVA in Francia.
sull’intero corrispettivo, dal cliente francese attraverso il
reverse charge.
incrementerebbe illegittimamente il plafond a disposizione del fornitore italiano per effettuare acquisti/importazioni di beni/servizi senza applicazione dell’IVA.