12 Novembre 2015

La dichiarazione IVA per le agenzie di viaggio

di Marco Peirolo
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Le agenzie di viaggio e turismo che applicano il regime IVA speciale di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, ai fini della determinazione dei dati da indicare nella dichiarazione IVA annuale, devono compilare preliminarmente ed esibire su richiesta dell’Agenzia delle Entrate il “prospetto A”, riportato nell’appendice del modello di dichiarazione IVA.

La compilazione del prospetto tiene conto della triplice tipologia di viaggi venduti dalle agenzie, che possono essere eseguiti:

  • interamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea;
  • interamente al di fuori del territorio dell’Unione europea;
  • in parte nel territorio dell’Unione europea e in parte al di fuori.

I “pacchetti turistici” sono soggetti al principio della territorialità comunitaria, nel senso che l’imposta si applica alle sole operazioni effettuate all’interno del territorio UE. Per contro, le operazioni a favore del viaggiatore per le quali l’agenzia di viaggi fa ricorso ad altri soggetti, eseguite al di fuori del territorio dell’Unione, si considerano non imponibili ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, senza concorrere a formare il plafond per l’acquisto di beni e servizi senza imposta (art. 2, comma 7, del D.M. n. 340/1999).

Infine, per le prestazioni miste, cioè rese dall’agenzia organizzatrice in parte nel territorio comunitario e in parte al di fuori dello stesso, la tassazione è limitata ai servizi forniti dall’agenzia nell’ambito comunitario a diretto vantaggio del viaggiatore, sulla base di specifici criteri di imputazione proporzionale (art. 2, comma 3, del D.M. n. 340/1999).

Nei primi tre righi del prospetto va distintamente indicato l’ammontare dei corrispettivi e dei costi per ciascuna tipologia di viaggio.

I righi da 5 a 8 sono destinati ai viaggi misti, tenuto conto che la quota-parte del corrispettivo imponibile è determinata sulla base del rapporto tra i costi sostenuti dall’agenzia per le operazioni effettuate da terzi all’interno dell’Unione e il totale dei costi sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore. La percentuale di imponibilità che ne risulta, applicata al corrispettivo convenuto dall’agenzia per la sua prestazione, determina la quota imponibile, dalla quale occorre detrarre i costi dei servizi resi all’interno dell’Unione e scorporare l’imposta (calcolata con l’aliquota ordinaria, pari al 22%).

Nel prospetto, la quota imponibile confluisce nel rigo 9, insieme ai corrispettivi dei viaggi effettuati interamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea, mentre i costi dei servizi resi all’interno dell’Unione da portare in detrazione va indicato nel rigo 11, insieme ai costi relativi ai viaggi eseguiti interamente nel territorio dell’Unione.

Sempre a proposito dei viaggi misti, è opportuno ricordare che, durante l’anno, il rapporto tra i costi sostenuti dall’agenzia per le operazioni effettuate all’interno dell’Unione e il totale dei costi sostenuti a vantaggio del cliente va determinato in via provvisoria, sulla base dei costi e dei corrispettivi relativi alle liquidazioni periodiche dell’imposta, mentre è calcolato in via definitiva in sede di dichiarazione IVA annuale, sulla base dei costi e dei corrispettivi registrati nell’anno (art. 2, comma 4, del D.M. n. 340/1999).

La base imponibile lorda (o il credito di costo) e la base imponibile netta al 22% sono, invece, riportate nei righi 13 (o 14) e 15, mentre nel rigo 12 occorre indicare il credito di costo relativo all’anno precedente, desumibile dal rigo 14 del prospetto A della precedente dichiarazione IVA.

Ai fini della determinazione del volume d’affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto vanno inseriti nei quadri VE e VF della dichiarazione IVA annuale, in base ai criteri di seguito elencati.

In via preliminare, si ricorda che il volume d’affari delle agenzie di viaggio è costituito, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972:

  • dalle operazioni effettuate nel territorio comunitario;
  • dalle operazioni effettuate fuori del territorio comunitario;
  • dai corrispettivi delle attività diverse da quelle consistenti nell’organizzazione in proprio di pacchetti turistici ed, in particolare, dalle provvigioni relative all’attività di intermediazione con potere di rappresentanza, in relazione alle quali l’art. 74-ter, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che, per la determinazione del proprio volume d’affari, il rappresentante annota nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) le copie delle fatture riepilogative mensili (autofatture) emesse e inviate dalle agenzie organizzatrici dei pacchetti turistici.

In merito alle modalità di compilazione della dichiarazione IVA, se risulta una base imponibile lorda (ossia se è stato compilato il rigo 13), l’importo di cui al rigo 15 (base imponibile netta al 22%) va riportato nel rigo VE22 (Operazioni imponibili), in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate. La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 e l’importo di cui al rigo 13, deve essere riportata nel rigo VE32 (Altre operazioni non imponibili), in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.

Nel caso, invece, in cui risulti un credito di costo (ossia se è compilato il rigo 14), il totale dei corrispettivi di cui al rigo 4 va riportato al rigo VE32, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.

In entrambe le ipotesi, il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al rigo VF13 (Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali) in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati, ad eccezione degli acquisti effettuati da soggetti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, da indicare nel rigo VF15 (Acquisti da soggetti di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011).