11 Aprile 2016

La dichiarazione dei forfettari ci impone di tenere la contabilità

di Fabio Garrini
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Su Euroconferencenews siamo intervenuti ripetutamente a commento del regime forfettario introdotto per il 2015, dalla L. 190/14, ma che grazie ai correttivi previsti nell’ultima legge di stabilità, L. 208/15, è diventato davvero fruibile solo dal 2016. Si tratta di un regime di indiscutibile interesse, sia per il mediamente tenue carico impositivo riconosciuto al contribuente, ma soprattutto per le semplificazioni che prometteva, semplificazioni che alla prova della compilazione del modello UNICO finiscono inesorabilmente per svanire.

 

I dati supplementari

A fronte delle semplificazioni contabili, ai contribuenti che accedono al regime forfetario vengono richieste delle informazioni supplementari nel quadro RS, dati aggiuntivi obbligatori richiesti dalla stessa L. 190/14.

I forfettari non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta: essi sono tenuti a comunicare, in forza del c. 69 della L. 190/14, i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte. Tali informazioni vanno allocate nei righi RS371, RS372 e RS373, indicando, in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.

La recente CM 10/E/16 precisa che tali indicazioni vanno rese facendo riferimento ai redditi e compensi pagati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata (ossia anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica).

Più articolate sono le ulteriori informazioni che vengono richieste. I forfetari sono infatti esonerati dalla redazione degli studi di settore e, per tale ragione, vengono chieste informazioni specifiche, diverse distintamente per ciascuna tipologia di contribuente.

I soggetti esercenti attività d’impresa devono indicare:

  • nel rigo RS374, il numero complessivo delle giornate retribuite relative a lavoratori dipendenti, a quelli impiegati con contratto di somministrazione di lavoro e quelli assunti a tempo parziale, nonché gli apprendisti, secondo determinate misure di riproporzionamento;
  • nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
  • nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo, precisano le istruzioni, vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
  • nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi, quali canoni di locazione, leasing, noleggio o affitto d’azienda;
  • nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare:

  • nel rigo RS379, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti, con modalità analoghe a quelle previste per le imprese;
  • nel rigo RS380, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente. Le istruzioni presentano il caso delle spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l’elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio;
  • nel rigo RS381, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica, i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

 

Ma è vera semplificazione?

Proviamo a tirare le somme del regime forfettario, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra. Come affermato in apertura il regime presenta profili di interesse. Questo, però, non tanto per il prelievo riconosciuto; il 15% è un prelievo modesto, ma trattandosi di soggetti di modeste dimensioni, anche l’aliquota media Irpef sarebbe risultata poco elevata. Il vantaggio è la maggiore facilità nel stimare il reddito e la relativa imposta dovuta.

Più interessante pare invece la forfetizzazione dei costi che, in molti casi, abbatte il reddito in misura maggiore rispetto a quanto si sarebbe ottenuto, rimanendo in regime ordinario, con una determinazione analitica del reddito.

A parere di chi scrive, però, il vero vantaggio doveva essere la semplificazione degli adempimenti che viene concessa a chi utilizza tale regime: trattandosi di un regime forfettario, nella determinazione del reddito ci si deve preoccupare solo dell’incasso dei componenti attivi, mentre è possibile disinteressarsi dei costi.

Questo almeno quanto si poteva concludere prima della pubblicazione delle istruzioni alla compilazione del modello, ossia prima di conoscere le richieste contenute nel quadro RS. Vero è che la stessa norma imponeva di rendere alcune informazioni, ma tutti immaginavamo che si trattasse di dati strutturali più immediati da rendere (ad esempio i dati INE per i contribuenti in contabilità semplificata, dove si forniscono informazioni sui beni strumentali e personale).

Possiamo capire che all’Agenzia possano essere utili le informazioni dettagliate relative ai carburanti piuttosto che ai consumi piuttosto che gli acquisti di materie, forse ai fini statistici, forse per costruire liste selettive al fine di future verifiche.

Questo però, è innegabile, comporta la necessità, per i clienti forfetari, di raccogliere, oltre che i documenti emessi, anche le fatture ricevute. E quindi, di fatto, l’onere contabile è il medesimo di un contribuente in regime ordinario.

Con buona pace di ogni semplificazione.