17 Novembre 2014

La crisi d’impresa non rende impossibile conseguire l’oggetto sociale

di Fabio Landuzzi
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Le difficoltà economiche dell’impresa, per quanto gravi ed irreversibili, come quelle che determinano anche il venire veno del presupposto della continuità aziendale, non sono di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento anticipato della società ai sensi del n. 2 dell’art. 2484, comma 1, Cod. Civ., ovverosia per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, di conseguenza, esse non legittimano gli amministratori ad iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione di accertamento dello scioglimento anticipato della società.
Questa è la conclusione, in linea con la dottrina prevalente, a cui perviene il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 237-2014/I.
La disamina condotta dal Notariato parte dall’osservare la diversità esistente fra la nozione di “oggetto sociale” e lo “scopo di lucro” che caratterizza il contratto di società. E’ infatti improprio far coincidere i due concetti, in ragione del fatto che la disciplina che definisce l’oggetto sociale si rivolge alla “attività” programmata o svolta dalla società.
Viene osservato che, ad esempio, solo nelle società di persone il fallimento conduce allo scioglimento; nelle società di capitali, l’accertamento giudiziale dell’insolvenza della società, anche nella sua forma più grave quale è il fallimento, non è sufficiente a provocarne lo scioglimento per una causa connessa alla impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Come dire che anche in uno stato di insolvenza la società può continuare a perseguire l’oggetto sociale.
L’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale
deve quindi sostanziarsi, per assumere la natura di causa di scioglimento della società, non in una impossibilità di natura economica, bensì giuridica o materiale riguardo allo svolgimento dell’attività in cui l’oggetto stesso consiste; l’esempio ricorrente può essere quello di una società il cui oggetto sociale consiste esclusivamente nell’attività di conduzione di un albergo in un determinato sito e, per il venire meno delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di tale attività, si configura appunto una impossibilità giuridica e materiale al suo perseguimento.
Deve trattarsi di una impossibilità oggettiva, assoluta, irreversibile e definitiva, e non di un impedimento temporaneo.
Da quanto precede, diviene quindi piuttosto remota la possibilità che una simile causa di scioglimento si verifichi quando l’oggetto sociale contempla attività plurime, magari mai iniziate dall’organo amministrativo; diversamente, solo in presenza di un oggetto sociale molto specifico ed analiticamente dettagliato nello statuto della società potrà concretamente realizzarsi il caso della sua impossibilità oggettiva di realizzazione.
Il Notariato osserva poi che il verificarsi di questa situazione impone poi il rispetto di una precisa procedura da parte degli amministratori i quali, prima di depositare al registro imprese la dichiarazione di scioglimento anticipato della società, devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci al fine di sottoporre ad essi l’eventualità di assumere gli opportuni provvedimenti i quali, ad esempio, potrebbero consistere nella modifica dell’oggetto sociale od in altre decisioni.
Solo nel caso in cui l’assemblea non deliberi oppure assuma una decisione negativa, subentrerà l’obbligo per gli amministratori di depositare al registro imprese la dichiarazione di avveramento di una causa di scioglimento anticipato della società per l’impossibilità sopravvenuta di conseguire l’oggetto sociale.
Infine, lo Studio del Notariato si occupa anche dei profili di responsabilità per gli amministratori nel caso in cui essi, contravvenendo alla procedura sopra esposta, e quindi in modo anticipato, dovessero depositare al registro imprese la dichiarazione di scioglimento anticipato; in tale caso, l’illegittimità dello scioglimento causato da una iniziativa degli amministratori li esporrebbe ad una responsabilità verso i soci e verso i terzi, per gli eventuali danni loro recati. Inoltre, parimenti responsabile potrebbe essere anche il liquidatore della società per gli atti che lo stesso dovesse aver posto in atto in conseguenza di una sua illegittima designazione.