24 Settembre 2015

La Corte di Cassazione torna sugli obblighi delle associazioni

di Guido Martinelli
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La Corte di Cassazione, con una recentissima decisione (sez. V num. 16726/2015 del 12.08.2015) è tornata sugli obblighi che le associazioni debbono rispettare per poter ottenere le agevolazioni fiscali che il legislatore assegna loro. Era stato notificato un avviso di accertamento ad una Onlus di Arezzo in cui veniva rettificata la dichiarazione dei redditi negandole le agevolazioni previste per gli enti non commerciali.

Il ricorso del contribuente fu respinto in primo grado ma l’appello era stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale. Questa, infatti: “osservava … che alla sede locale aretina poteva contestarsi una non rigorosissima tenuta dei libri contabili, ma non prestazioni estranee all’attività istituzionale. Era stato invero comunque possibile risalire agli introiti dell’ente in base alla documentazione prodotta, per quanto diversa da quella rigorosamente prevista dalle leggi e si era potuto riscontrare un quadro di insieme non tale da rappresentare violazioni della normativa sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

La Suprema Corte ha ritenuto di dover accogliere il ricorso tempestivamente proposto dalla Agenzia delle entrate e, cassando la sentenza di appello, ha rinviato il giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.

Le osservazioni della Amministrazione erano concentrate su tre aspetti. Il primo legato alla mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie e dei libri sociali (ricordiamo come l’art. 20 bis del dpr. 600/73 prevede la tenuta di scritture contabili obbligatorie da parte delle Onlus “a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti”); il secondo legato alla circostanza che la mancata redazione del bilancio e del rendiconto dei versamenti in contanti aveva impedito all’Ufficio di verificare l’inesistenza della distribuzione, anche indiretta di utili e di avanzi di gestione; infine, la carenza di motivazione della decisione di secondo grado.

Il Giudicante di legittimità rilevava che, ai sensi di quanto previsto dalla lettera g) del primo comma dell’art. 10 del d.lgs. 460/97, l’approvazione del bilancio o rendiconto era conditio sine qua non per la qualificazione dell’ente e che tale requisito non poteva essere superato “sulla base di rilievi apodittici e irrilevanti”.

Veniva quindi ribadito, sulla scia di una giurisprudenza ormai consolidata che le norme sulla imposizione diretta degli enti non commerciali “non definiscono uno stato soggettivo generalizzato di esenzione del prelievo fiscale”.

Dopo aver puntualizzato che l’onere della prova della sussistenza del diritto ad utilizzare le agevolazioni fiscali spetta al contribuente, i Giudici della Suprema Corte confermano che la vigente disciplina agevolativa prevista dal testo unico sulle imposte sui redditi, “in ragione della rilevanza sociale dei fini perseguiti dai medesimi enti ritenuti dal legislatore meritevoli di tutela, è soggetta alla specifica condizione dell’inserimento negli atti costitutivi o negli statuti di clausole dettagliatamente indicate”.

Questo conferma, a contrariis, un principio che ho sempre cercato di ribadire: un ente associativo rimane tale (salvo che non ne perda la qualifica per altra ragione) anche se non include in statuto le clausole previste dall’art. 148 del Tuir: subirà la conseguenza di non poter utilizzare le agevolazioni fiscali di cui al comma tre (ossia la non imponibilità dei corrispettivi versati da associati o tesserati a fronte di specifici servizi resi) ma, ad esempio, se fosse una sportiva, manterrà il diritto di riconoscere i compensi agevolati di cui all’art. 67, primo comma, lett. m), del Tuir.

Altro principio affermato dalla Corte, applicabile oltre il recinto della fattispecie in esame, per il resto pacifico, è che per il rispetto del principio della assenza di scopo di lucro, anche indiretto, “è strumentale l’obbligo di redazione del bilancio o del rendiconto annuale”.

La decisione in esame ribadisce che nella materia degli enti non commerciali si debba propendere per una interpretazione non formalistica delle norme statutarie degli enti associativi ma non si può neanche: “prescindere del tutto dal rispetto di requisiti formali (antielusivi) rigorosamente stabiliti dalla legge”.

Codesti requisiti, prosegue: “non sono surrogabili con il concreto accertamento di una osservanza fattuale dei precetti relativi alle modalità di svolgimento dell’attività” specialmente in quei casi, come quello in esame, in materia di Onlus, in cui la mancanza anche di uno solo dei requisiti detti determina non solo la cancellazione dall’anagrafe delle Onlus ma anche e comunque il venir meno delle condizioni di riconoscimento agevolato.