15 Aprile 2014

La comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci

di Federica Furlani
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In vista della prossima scadenza del 30 aprile (salvo proroghe) per effettuare l’invio dei dati relativi ai beni concessi in godimento a soci e familiari (della comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni ci occuperemo in un altro intervento), ricordiamo come i soggetti tenuti ad assolvere tale obbligo siano in alternativa l’impresa concedente o i soci/familiari utilizzatori.

La genesi della comunicazione in oggetto discende dall’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. 138/2011, che, al fine di contrastare il fenomeno di concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore a condizioni più favorevoli rispetto al mercato, ha disciplinato tale fattispecie prevedendo:

  • per i soggetti che ricevono in godimento i beni aziendali, la tassazione, quale reddito diverso, della differenza tra corrispettivo pattuito e valore di mercato del diritto di godimento;
  • per il soggetto concedente, l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti.

La norma ha previsto inoltre che l’Agenzia delle Entrate proceda a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e, per rendere più incisiva l’attività di controllo, al fine di monitorare le casistiche indicate, è stato introdotto lo specifico obbligo di comunicazione.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 n. 94902 sono stati regolati termini e modalità di effettuazione della comunicazione.

Innanzitutto i soggetti obbligati alla trasmissione della comunicazione sono, in alternativa:

  • i soggetti concedenti che esercitano attività di impresa in forma individuale o collettiva, vale a dire:
  • imprenditori individuali
  • società di persone
  • società di capitali
  • società cooperative
  • stabili organizzazioni in Italia di società non residenti
    • enti privati di tipo associativo (associazioni politiche, sindacali, religiose, …) limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale
  • i soci o familiari utilizzatori, dove per familiare si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

E’ in ogni caso irrilevante la percentuale di partecipazione del socio al capitale della società e la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari dei soci di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Per quanto riguarda i beni che costituiscono oggetto della comunicazione, va dichiarata qualsiasi tipologia di bene (bene merce, strumentale, patrimonio) di proprietà della società o dell’imprenditore individuale utilizzato personalmente da soci o familiari purché vi sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

Se quindi l’utilizzo del bene aziendale è avvenuto a valori di mercato non scatta alcun obbligo comunicativo in quanto il presupposto fondamentale è l’esistenza di una differenza tra corrispettivo e valore di mercato.

Per quanto riguarda il valore di mercato del diritto di godimento del bene, esso va determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 9 Tuir e corrisponde “al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.

Nel caso di beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, con la circolare 24/E/2012 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito possa risultare da apposita perizia di stima.

Per quanto riguarda il corrispettivo annuo, per esigenze di certezza e documentabilità, la citata circolare precisa che questo debba risultare da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio di utilizzazione del bene.

Valore di mercato del diritto di godimento e corrispettivo vanno indicati nel modello di comunicazione: in particolare va indicato il corrispettivo maturato per l’anno o per la frazione di anno per cui il bene è stato concesso o ricevuto e il relativo valore di mercato, determinato come sopra.

E’ bene precisare che nel caso di bene concesso in godimento solo per una frazione dell’anno, è necessario rapportare il valore di mercato ai giorni di godimento; ad esempio, nel caso di immobile concesso in godimento per 60 giorni ad un corrispettivo di 2.000 € e valore di mercato pari a 30.000 €, il valore da confrontare con il corrispettivo pattuito sarà pari a 4.931,51 € (30.000 €*60gg/365).

Proseguendo nella definizione dei beni oggetto di monitoraggio, il provvedimento n. 94902 del 2.8.2013 ha individuato le seguenti categorie di beni, riportate nel modello di comunicazione, per ognuna delle quali sono richiesti dei dati rilevanti:

  • autovetture/altri veicoli
  • unità da diporto
  • aeromobili
  • immobili
  • altro

Infine, per quanto riguarda i casi di esclusione dall’obbligo di comunicazione, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 ha esplicitamente indicato tra questi:

  • i beni concessi in godimento agli amministratori, che siano soci o familiari di soci, a prescindere dalla presenza o meno, in capo all’amministratore utilizzatore, di un fringe benefit ex artt. 51 o 54 Tuir.

Sulla base dell’esclusione in esame, non saranno neppure oggetto di comunicazione i beni concessi in godimento a soci di snc e a soci accomandatari di sas che rivestono ex lege la qualifica di amministratori (art. 2291 co. 1 e art. 2318 Cod. Civ.).

  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, in quanto in questa ipotesi l’utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli artt. 51 e 54 Tuir (circolare 24/E/2012)
  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale
  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista la deducibilità integrale dei costi (es. taxi)
  • i beni a deducibilità limitata

Nel caso in cui in capo all’utilizzatore non si generi alcun reddito diverso a causa della presenza di costi indeducibili che azzerano il fringe benefit, l’obbligo di comunicazione non sussiste (Risposte Agenzia 22.1.2014). Anche in presenza di una differenza positiva tra valore di mercato e corrispettivo annuo, se questa viene azzerata per effetto dei costi indeducibili relativi al bene (Es. autovettura) concesso al socio/collaboratore, non vi è alcun obbligo di comunicazione.

  • beni di valore inferiore a 3.000 € inclusi nella categoria “altro”.