25 Gennaio 2016

La Comunicazione annuale dati Iva per il 2015 – parte 1

di Federica Furlani
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Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2016 sono state aggiornate le istruzioni per la compilazione della Comunicazione dati Iva per il 2015, che dovrebbe costituire l’ultimo periodo di imposta in relazione al quale deve essere espletato l’adempimento.

La legge di Stabilità 2015, che ha soppresso l’art. 8-bis D.P.R. 322/1998 che contemplava tale obbligo, aveva originariamente previsto che questo dovesse venire meno già a partire dal 2016; è successivamente intervenuto l’art. 10, co. 8-bis, DL 192/2014, che ha differito l’efficacia dell’abrogazione di un anno, confermando quindi la necessità di presentazione della Comunicazione dei dati relativi al periodo 2015 entro il mese di febbraio 2016.

Poiché la natura e gli effetti della Comunicazione non solo quelli propri della dichiarazione IVA, ma quelli riferibili alle comunicazione di dati e notizie, non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997 come modificato dal recente D.Lgs.185/2015, per la omessa o inesatta comunicazione di dati: si tratta della sanzione amministrativa che va da 250,00 a 2.000,00 euro.

Non essendo inoltre prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale.

In linea generale, sono tenuti a presentare la comunicazione dei dati IVA i soggetti titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili e/o non sono tenuti ad effettuate le liquidazioni periodiche.

Sono esonerati dall’obbligo:

  • i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 e coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis, abbiano effettuato solo operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione annuale IVA per l’effettuazione delle rettifiche ex art. 19-bis 2;
  • le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011;
  •  i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34 comma 6;
  • esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 comma 6 che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
  • i soggetti passivi d’imposta, nell’ipotesi di cui all’art. 44, co. 3 D.L. 331/1993, qualora abbiamo effettuato nell’anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni ex L. 398/1991;
  • i soggetti extra UE esercenti attività di e-commerce;
  • le persone fisiche cha hanno realizzato nel 2015 un volume d’affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale; si deve tener conto del volume d’affari di tutte le attività esercitate anche se gestite con contabilità separate;
  • i soggetti di cui all’art. 74 Tuir e gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali ed assistenziali;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare e preventivo, amministrazione controllata e straordinaria);
  • i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio in forma autonoma, a prescindere dal saldo (a debito o a credito) risultante.

I soggetti che nel corso del 2015 hanno svolto più attività e che, per obbligo o per opzione, hanno adottato la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività esercitate. Nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra cui un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della comunicazione, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione.

Tuttavia, per stabilire l’obbligo o l’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale (volume d’affari uguale o inferiore a 25.000 euro), devono far riferimento al volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate.