23 Settembre 2017

La composizione del collegio sindacale nelle S.p.a.

di EVOLUTION
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La disciplina civilistica del collegio sindacale nelle S.p.a. è contenuta negli articoli dal 2397 al 2409 cod. civ., nell’ambito dei quali sono regolati la composizione, i poteri, e il funzionamento dell’organo.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Societario”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo tratta della composizione del collegio sindacale.

Ai sensi dell’articolo 2400 cod. civ., i sindaci vengono individuati per la prima volta dai soci all’interno dell’atto costitutivo, mentre, per le nomine successive, tale compito viene affidato esclusivamente all’assemblea dei soci.

Il collegio sindacale in una S.p.a. non quotata deve essere composto da tre o da cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti (articolo 2397 cod. civ.).

A stabilirne il numero sono sempre i soci nell’atto costitutivo e solo a seguito di una delibera di assemblea straordinaria con conseguente modifica dell’atto costitutivo sarà possibile modificare il numero dei membri effettivi.

Per le società quotate, invece, l’articolo 148 D.Lgs. 58/1998, mantiene a tre il numero minimo di sindaci ed a due il numero di supplenti, ma non pone limiti in relazione al numero massimo di sindaci, che può essere liberamente determinato dai soci nell’atto costitutivo in relazione alla complessità della struttura societaria.

Inoltre, nell’atto costitutivo di quest’ultime deve essere espressamente previsto che almeno uno dei sindaci all’interno del collegio debba essere eletto dalla minoranza.

Se da una parte l’articolo 2937 cod. civ. mostra apertura stabilendo che per essere nominato sindaco l’essere o meno soci non ha alcuna rilevanza, dall’altra parte pone comunque dei limiti di natura soggettiva e professionale per i quali:

  • almeno uno dei membri effettivi ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro;
  • i restanti membri non iscritti in tale registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con il decreto del Ministro della giustizia, il M. 320/2004 (ovvero: avvocati; dottori commercialisti; ragionieri e periti commerciali; consulenti del lavoro), o fra professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

L’articolo 2399 cod. civ. delinea quali sono le cause per cui un soggetto, seppur dotato dei requisiti di professionalità, non può essere nominato sindaco o, se eletto, decade dall’incarico (anche qualora una di queste cause sopravvenga successivamente alla nomina).

Cause d’ineleggibilità e di decadenza:

  • l’Interdizione giudiziale, l’inabilitazione, il fallimento o la condanna a pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ai sensi dell’articolo 2382 cod. civ.
  • l’essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società
  • l’essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società che deve eleggere il sindaco, delle società che controllano quest’ultima e di quelle sottoposte a comune controllo
  • l’essere legati alla società o alle società da questa controllate, alle società che la controllano, o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, o da qualsiasi altro rapporto di natura patrimoniale che ne possa compromettere l’indipendenza
  • cancellazione o sospensione dal registro dei revisori legali o perdita dei requisiti professionali richiesti dall’articolo 2397, comma 2, cod. civ..

Per espressa disposizione di legge non possono essere inoltre nominati sindaci:

Oltre alle cause previste dalla legge, al fine di assicurare la più assoluta indipendenza dei sindaci, i soci possono decidere di includere direttamente all’interno dello statuto altre cause di ineleggibilità o di decadenza, come pure altre cause di incompatibilità e criteri e limiti per il cumulo degli incarichi.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Laboratorio professionale sull’attività del revisore legale e del collegio sindacale