19 Gennaio 2015

La check list per la gestione del credito Iva

di Leonardo Pietrobon
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Dopo aver affrontato gli
aspetti generali delle compensazioni, con una particolare attenzione alla verifica dei
presupposti necessari per poter accedere all’istituto della compensazione, la prima ipotesi operativa, anche dal punto di vista temporale, per l’apposizione del visto di conformità, riguarda il
credito Iva.
Come noto, l’eventuale
eccedenza Iva può essere gestita, a seconda della volontà e delle esigenze del contribuente, alternativamente mediante l’utilizzo in
compensazione orizzontale o verticale, di cui all’articolo di cui all’articolo 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, o mediante la
richiesta di rimborso, secondo le regole di cui agli articoli 30 e 38-
bis del D.P.R. n. 633/1972.
La scelta dell’istituto della compensazione orizzontale o del rimborso porta necessariamente a ricordare che il Legislatore, sempre nell’intento di evitare l’utilizzo inappropriato di crediti d’imposta, ha introdotto alcune “limitazioni”, rispettivamente:
  • alle compensazioni orizzontali, per effetto delle regole di cui all’art. 10 del D.L. n. 78/2010;
  • ai rimborsi, per effetto delle regole introdotte dall’art. 13 D. Lgs. n. 175/2014 (c.d. “Decreto Semplificazioni).
Con riferimento alle compensazioni, per effetto di quanto introdotto dal D.L. n. 78/2010 e già sperimentato gli anni precedenti, dal
01.01.2015 è possibile procedere con la
compensazione (con altri tributi e contributi) del credito
Iva annuale maturato nel 2014. Più precisamente, il credito Iva annuale,
fino all’ammontare di € 5.000, può essere utilizzato in compensazione dal 01.01.2015, nel modello F24,
senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge.
Una volta
raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione:
  • può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
  • deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La compensazione nel modello F24 del credito Iva annuale per importi superiori a € 15.000 annui, invece, può essere effettuata
a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e
in aggiunta rispetto alle compensazioni “intermedie” (comprese tra € 5.000 ed € 15.000) necessita il
rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Il “certificatore” per poter rilasciare il visto di conformità deve eseguire una serie di controlli e conservare una traccia del lavoro svolto. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.M. n. 164/1999, è infatti necessario attestare la
correttezza formale della dichiarazione nonché la regolare tenuta e
conservazione delle scritture contabili.
L’Agenzia delle entrate nella
C.M. n. 57/E/2009, ha chiarito che:
  • il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del credito dell’anno precedente;
  • il controllo implica la verifica:
    1. della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
    2. della corrispondenza di quanto esposto in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza di queste ultime con la documentazione. In linea generale, ciò si traduce nella verifica della corrispondenza tra i dati della dichiarazione annuale con quanto annotato nei registri Iva (fatture emesse / corrispettivi / acquisti) nonché tra questi ultimi e le fatture emesse / ricevute;
  • la predetta attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini Iva.
Da un punto di vista sostanziale, innanzitutto è necessario
verificare che il codice attività indicato nella dichiarazione Iva annuale
corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella ATECO 2007. L’attestazione della corretta esecuzione dei controlli richiesti dalla normativa può essere rilasciata verificando la sussistenza delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare il credito Iva, ossia la presenza:
  • prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle relative agli acquisti / importazioni;
  • di operazioni non imponibili;
  • di operazioni di acquisto/importazione di beni ammortizzabili;
  • di operazioni non soggette all’imposta;
  • di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
Con riferimento ai
rimborsi Iva, si ricorda che il citato art. 13 del D. Lgs. n. 175/2014, modifica il contenuto dell’articolo 38-
bis D.P.R. n. 633/1972, il quale, per effetto delle modifiche normative stabilisce alcune
specifiche ipotesi di rimborso, al ricorrere delle quali cambiano gli aspetti “operativi” da seguire per ottenere il rimborso dell’eccedenza d’imposta. In particolare, viene stabilito che, alternativamente, i
rimborsi dell’eccedenza possono essere:
  • senza la presentazione di alcuna garanzia (polizza fideiussoria);
  • con presentazione della garanzia (polizza fidiussoria).
La nostra attenzione, per effetto di quanto stabilito nella nuova versione del citato articolo 38-
bis del D.P.R. n. 633/1972 è dedicata alla prima ipotesi, ossia alla
richiesta di rimborso senza presentazione di garanzia, c.d. rimborsi “liberi”. Nella sostanza possono essere privi di garanzia:
  • i rimborsi per importi non superiori ad € 15.000;
  • i rimborsi di importo superiore ad € 15.000 presentati dai c.d. contribuenti virtuosi.
Tralasciando le richieste di rimborso libere per mancato raggiungimento della soglia di € 15.000, una maggiore attenzione deve riguardare invece le richieste di rimborso Iva eccedenti il citato limite a favore dei c.d. “contribuenti virtuosi”.
Da un punto di vista normativo, il nuovo art. 38-
bis prevede che i
rimborsi eccedenti la soglia di € 15.000 possano essere eseguiti:
  1. previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza (trimestrale) da cui emerge il credito ri­chiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di con­trollo;
  2. a condizione che alla dichiarazione o istanza sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
    • il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%;
    • la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risul­tanze contabili dell’ultimo periodo d’impo­sta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
    • l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
    • non risultano cedute, se la richiesta di rim­borso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del Capitale sociale;
  3. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Sulla base di quanto sopra, è opportuno innanzitutto,
dopo aver appurato l’esistenza e la spettanza del credito Iva, seguendo inevitabilmente anche le regole di cui sopra previste per la compensazione, verificare la
c.d “virtuosità” del cliente in questione.
Tale condizione necessita, oltre al controllo formale e sostanziale legato all’esercizio dell’attività, anche di un controllo “numerico” delle poste richiamate dallo stesso articolo 38-
bis del D.P.R. n. 633/1972, quali: il patrimonio netto, la consistenza del patrimonio immobiliare e il regolare versamento delle somme dovute a titolo di contributi e forme assicurative obbligatorie.