25 Giugno 2014

La cessione di partecipazioni qualificate

di Federica Furlani
Scarica in PDF

La Legge 89 del 23 giugno 2014, di conversione del DL 66/2014, nel confermare la sostituzione della ritenuta/imposta sostitutiva del 20% con il nuovo prelievo del 26%, quale tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate a decorrere dal 1° luglio 2014, nulla ha modificato in merito al regime fiscale relativo alle partecipazioni qualificate.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti (e da soggetti non residenti) derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate mantengono quindi ad oggi (ma non si sa ancora per quanto) un diverso trattamento fiscale a secondo del periodo in cui la cessione si è perfezionata:

  • le plusvalenze derivanti da cessioni poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito nella misura del 40% del loro ammontare;
  • le plusvalenze derivanti da cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito nella misura del 49,72% del loro ammontare.

Innanzitutto, per cessione di partecipazioni qualificate si intende la cessione di:

  • azioni, diverse da quelle di risparmio;
  • partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti);
  • partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato;
  • partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (comprese le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali);
  • diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;

qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino:

  • una percentuale superiore al 2% o al 20% (in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;
  • una percentuale superiore al 5% o al 25% (in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati) del capitale o del patrimonio.

Sono assimilate alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate tramite la cessione di:

  • strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
  • contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25% dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall’articolo 68 comma 6 del Tuir, che prevede che esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) e il costo (ovvero il valore d’acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, la tassa sui contratti di Borsa eccetera, ad eccezione degli interessi passivi.

L’ammontare così determinato concorre poi alla formazione del reddito complessivo per il 49,72% (ovvero il 40% per le cessioni poste in essere antecedentemente all’1 gennaio 2009) della differenza tra le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e le relative minusvalenze.

In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, il comma 4 dell’articolo 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa.

Poiché siamo in periodo “dichiarativo” è utile ricordare che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificati vanno indicate nella Sezione III del quadro RT del Modello unico PF 2014: è importante che il contribuente compili e conservi un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.