27 Settembre 2014

La Certificazione Unica 2015

di Federica Furlani
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Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata ieri la bozza della
Certificazione Unica, che
dal 2015 sostituirà il Cud facendo risultare in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014: non solo quelli di lavoro dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera.
La Certificazione Unica è uno dei tasselli fondamentali della
dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati, prevista dal
decreto semplificazioni.
Gli importi da indicare nella nuova dichiarazione precompilata saranno
inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate in base ai dati conosciuti attraverso la
certificazione dei redditi che i sostituti d’imposta dovranno obbligatoriamente inviare alla stessa, esclusivamente per via telematica,
entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti.
In caso di omessa, tardiva o errata presentazione è prevista l’applicazione di una
sanzione di 100 euro per ogni certificazione.
La nuova certificazione non si chiama più CUD, ma
CU, poiché il sostituto d’imposta dovrà utilizzarla
non solo per i dipendenti ma anche per i lavoratori autonomi.
Nel nuovo modello, ed è la vera novità, troveranno infatti spazio anche le
ritenute dei lavoratori autonomi, ad esempio dei professionisti che effettuano consulenze presso le aziende, andando pertanto a sostituire la certificazione dei compensi degli autonomi attualmente elaborate su semplice carta intestata dell’azienda. L’impresa figurerà pertanto come datore di lavoro del professionista autonomo ed emetterà una certificazione (CU) nei suoi confronti che poi dovrà inviare anche all’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo onere di trasmissione
non sostituisce comunque la presentazione del modello 770 dei sostituti d’imposta.
La bozza del nuovo modello CU è così strutturato:
  • Frontespizio, contenente i dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto di imposta
  • Certificazione di lavoro dipendente, pensionato o altro percettore di somme. In tale sezione è richiesto di barrare l’indicazione del coniuge (contraddistinto dalla lettera C), del primo figlio (F1), degli altri figli (F), di altri familiari (A) e di figli con disabilità (D). Per ognuno dei familiari a carico viene richiesto il codice fiscale e il numero dei mesi a carico e, per i figli, se sono minori di tre anni e la percentuale di detrazione spettante. Nel quadro riservato ai redditi assoggettati a ritenuta d’imposta viene introdotta una sezione per i dati sui lavori socialmente utili in cui indicare le quote esenti, quelle imponibili e le ritenute Irpef e i dati su addizionali regionali e ritenute sospese. E’ previsto inoltre un dettaglio delle informazioni relativi ai conguagli, con indicazioni sulle somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro (redditi, ritenute operate, opzione ordinaria, redditi no imponibili) e dei lavori socialmente utili (quota esente, quota imponibile, ritenute Irpef, addizionale regionale all’Irpef)
  • Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Le informazioni richieste in tale sezione sono simili a quelle richieste nell’apposita sezione del modello 770 Semplificato. Il sostituto d’imposta dovrà pertanto indicare i compensi lordi erogati, distinguendo le somme non soggette a ritenuta perché in regime convenzionale dalle altre somme o soggette a ritenuta, gli imponibili, le ritenute effettuate a titolo di acconto e a titolo di imposta, le addizionali regionali e comunali, distinguendo tra quelle a titolo di acconto, d’imposta e quelle sospese, i contributi previdenziali a carico del lavoratore autonomo e quelli a carico del soggetto che ha erogato i corrispettivi e i dati sulle spese rimborsate e le ritenute restituite.