20 Ottobre 2015

La certificazione APE per le locazioni

di Leonardo Pietrobon
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Il Decreto del 26 giugno 2015 ha aggiornato le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici, introducendo il nuovo modello di APE valido su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° ottobre 2015. Oltre al nuovo attestato di prestazione energetica è stato introdotto anche un nuovo schema di annuncio commerciale che, assieme al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti.

Sotto il profilo normativo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 6 D.Lgs. n. 192/2005 l’APE è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario oltre che per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con una superficie utile totale, dal 9 luglio 2015, superiore a 250 mq.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Con riferimento ai soggetti obbligati alla produzione dell’attestato si ricorda che:

  1. nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore;
  2. mentre nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 192/2005, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

Come già accennato, la condizione giuridica che determina l’insorgenza dell’APE in capo al proprietario è costituita dalla vendita, dal trasferimento di immobili a titolo gratuito o dalla nuova locazione di edifici o unità immobiliari.

Nel caso della locazione riguardante singole unità immobiliari, va peraltro ricordato che non sussiste alcun obbligo, il quale permane soltanto nell’eventualità che ad essere locati siano edifici nella loro totalità. Una disposizione, quest’ultima, entrata in vigore a partire dal 24 dicembre 2014. Per quanto riguarda invece i nuovi affitti, ovvero quelli che siano stati stipulati per la prima volta, escludendo dagli stessi quelli che abbiano una durata complessiva sotto i trenta giorni all’anno, che non necessitano di registrazione, l’unico obbligo cui è soggetto il locatore è quello relativo all’informazione preventiva dell’affittuario riguardo alla prestazione energetica dell’immobile. Un obbligo che scatta a partire dall’inizio delle trattative e il quale deve essere debitamente testimoniato mediante l’inserimento di una clausola specifica nel contratto di affitto, tesa a precisare che chi riceve in affitto il bene dichiara a sua volta di essere stato informato nella maniera più appropriata, anche tramite documentazione, in relazione alla prestazione energetica della casa oggetto della locazione. Il tutto senza alcuna necessità di specificare i dettagli, poiché la norma non prevede particolari formalità.

A titolo esemplificativo, tale clausola potrebbe essere così formulata “Il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile locato”.

In caso di inosservanza delle disposizioni concernenti il nuovo APE sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. 192/2005. In particolare, si ricorda che:

  • il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica o l’APE senza rispettare i criteri e le metodologie richieste è punito con una sanzione da € 700 a € 4.200;
  • il direttore dei lavori che non ha presentato al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’APE, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione da € 1.000 a € 6.000;
  • il costruttore o il proprietario che non provvede a fornire un APE per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con la sanzione da € 3.000 a € 18.000;
  • il proprietario che in caso di vendita di edifici o di unità immobiliari non fornisce l’APE è punito con la sanzione da € 3.000 a € 18.000;
  • il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione di edifici o di unità immobiliari non possiede l’APE è punito con la sanzione da € 300 a € 1.800;
  • in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 192/2005, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 500 e non superiore a € 3.000.