23 Giugno 2016

La bozza del nuovo Oic 20

di Alessandro Bonuzzi
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Lo scorso 13 giugno l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza dell’Oic 20 – Titoli di debito che tiene conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 a regime dai bilanci 2016.

La novità principale che emerge dalla lettura del documento riguarda il recepimento del criterio del costo ammortizzato da utilizzare per la rilevazione e la valutazione dei titoli.

Tale metodo va considerato come criterio base poiché trova applicazione nella generalità dei casi; quindi, sia con riferimento alla rilevazione dei titoli immobilizzati, sia con riferimento alla rilevazione dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni e quindi iscritti nell’attivo circolante.

D’altro canto la normativa di riferimento dispone in tal senso. In particolare, l’articolo 2426, comma 1, n. 1), cod. civ. prescrive che “…le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”. Inoltre, il successivo punto 9) stabilisce che “… i titoli … che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore…”.

Il criterio del costo ammortizzato può comunque non essere applicato quando gli effetti, rispetto alla contabilizzazione dei titoli in base al costo d’acquisto, sono irrilevanti. In questo caso vi è la facoltà di iscrivere i titoli tenendo conto, appunto, del prezzo pagato (comprensivo di eventuali oneri accessori).

Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti quando:

  • i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo;
  • i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

Pertanto, con riferimento ai titoli di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi e ai titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione o premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione non significativi, il nuovo principio contabile non produce cambiamenti rispetto al passato. Diversamente, potrebbero prodursi effetti in relazione ai titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione di importo rilevante.

Una ulteriore deroga all’utilizzo del costo ammortizzato riguarda specificatamente le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis cod. civ.) e le società che redigono il bilancio delle micro-imprese (ex articolo 2435-ter cod. civ.). Per tali soggetti è fatta salva la facoltà di iscrivere i titoli al costo d’acquisto.

Qualora – come presumibile – la società si avvalga di questa facoltà, i titoli immobilizzati e non immobilizzati sono iscritti secondo il prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori.

Per quanto riguarda, poi, le altre novità contenute della bozza dell’Oic 20, si rileva che:

  • sono stati eliminati i riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del D.Lgs. 139/2015;
  • è stata introdotta all’interno del principio la distinzione in termini di classificazione e contenuto delle voci, rilevazione iniziale e valutazione successiva e informativa tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese;
  • è stata riordinata la forma della trattazione, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.

Infine, si dà conto che, sia gli effetti derivanti dall’adozione del criterio del costo ammortizzato, sia gli effetti legati alle altre modifiche apportate al principio, possono essere rilevati prospetticamente.