17 Giugno 2016

La bozza del nuovo Oic 14 impatta sulla tesoreria di gruppo

di Alessandro Bonuzzi
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L’organismo italiano di contabilità nei giorni scorsi ha pubblicato sul proprio sito la bozza del nuovo Oic 14 – Disponibilità liquide per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015.

La principale modifica apportata al principio contabile riguarda la classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie, come accade, ad esempio, nei contratti di cash pooling.

Gli accordi di tesoreria accentrata possono assumere diverse forme contrattuali che determinano rapporti creditori tra le parti caratterizzati da diversi gradi di liquidità che devono essere tenuti in considerazione ai fini della classificazione in bilancio.

Nello specifico, la stipula di un contratto di cash pooling di gruppo determina l’accentramento della liquidità in capo ad una società (pooler), tipicamente la capogruppo oppure una holding appositamente costituita, e l’accensione di un conto corrente accentrato dal quale far transitare tutte le operazioni finanziarie. La gestione da parte del pooler del fabbisogno finanziario del gruppo è conseguita mediante il trasferimento al conto corrente accentrato dei saldi attivi e passivi dei singoli conti correnti intestati alle varie società. Lo scopo è proprio quello di utilizzare le eccedenza di cassa di una società del gruppo per azzerare, o limitare, l’esposizione debitoria di altre società del gruppo.

Invero, le forme di cash pooling sono riassumibili in due categorie principali: il notional cash pooling e il zero balance cash pooling.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2005, ha precisato che “il notional cash pooling costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo. Così come precisato dalla scrivente con la risoluzione 8 ottobre 2003 n. 194/E, tale compensazione consente alla società intestataria del conto corrente di ottenere che il proprio conto risulti a debito, usufruendo nella sostanza di una forma di finanziamento, ancorché indiretta”. In altri termini, questa tipologia di cash pooling è considerata una mera forma di finanziamento, ancorché indiretto, e si contraddistingue per l’assenza di un’effettiva movimentazione dei saldi fra i vari conti correnti bancari.

Il zero balance cash pooling consiste, invece, in una procedura automatica con cui tutte le operazioni contabilizzate sui singoli conti correnti accesi dalle diverse società del gruppo vengono accentrati in un unico conto corrente di tesoreria. Il meccanismo prevede un effettivo passaggio di fondi che comporta l’accessione di un conto corrente di corrispondenza in cui vengono annotate le rimesse tra le varie società aderenti al contratto. In questo modo il calcolo degli interessi, sia attivi che passivi, non avviene sui singoli conti correnti, bensì su quello intestato al pooler.

Le operazioni rilevate sul conto corrente di corrispondenza determinano la rilevazione di interessi sulla base di tassi prefissati e la loro effettiva liquidazione. In particolare, gli interessi devono essere liquidati dal pooler tramite effettivo pagamento o compensazione da effettuarsi sempre sul conto corrente di corrispondenza. Pertanto, si verifica un azzeramento delle posizioni creditorie e debitorie senza che sorga una obbligo di restituzione tra le parti. L’assenza di tale onere unitamente all’inesigibilità e indisponibilità del saldo del conto corrente fino alla relativa chiusura scongiurano la possibilità di qualificare l’accordo come un prestito di denaro (in tal senso la circolare n. 11/E/2005).

Il trattamento contabile indicato dal principio contabile, prevendo la rilevazione di una posizione creditoria a fronte del versamento della liquidità da parte delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, deve intendersi riferito al solo zero balance cash pooling.

Sul punto, la bozza dell’Oic 14 precisa che,

  • quando l’accordo che regola la gestione della tesoreria accentrata presenta condizioni contrattuali equivalenti a quelle di un deposito bancario e
  • il rischio di controparte è insignificante,

i crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo – non potendo essere classificati tra le disponibilità liquide per la natura della controparte – possono essere classificati tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, in una specifica voce denominata C.III).7) “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria.

Ciò, infatti, consente di rappresentare diversamente contratti di tesoreria accentrata che sono simili ad un conto corrente bancario da quelli che, non avendo tali caratteristiche, sono iscritti nell’attivo immobilizzato come previsto per i crediti di natura finanziaria.