19 Gennaio 2017

La bozza del modello Irap 2017

di Federica Furlani
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La bozza del modello Irap 2017, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 29 dicembre scorso, presenta in sintesi le seguenti novità rispetto al modello dell’anno precedente.

Dichiarazione integrativa a favore

Nella sezione “Tipo di dichiarazione” del frontespizio è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 5 del D.L. 193/2016 all’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, e quindi del venir meno della necessità di segnalare se trattasi di dichiarazione integrativa a favore o a sfavore.

Il nuovo articolo 2 ricomprende infatti sia le dichiarazioni integrative “a favore del Fisco” (indicazione di una maggior base imponibile, di una maggiore imposta, di un minor credito) che quelle “a favore del contribuente” (indicazione di una minor base imponibile, di una minor imposta, di un maggior credito), assoggettandole ad una disciplina uniforme, con equiparazione dei termini di presentazione.

Il contribuente può pertanto presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del fisco, entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento dell’annualità (articolo 43 del D.P.R. 600/1973).

Quadro IS

Poiché il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sopra commentato si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse, per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento, è stata eliminata la sezione XII “Errori contabili del quadro IS.

L’articolo 5 del D.L. 193/2016 stabilisce inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine è stata prevista una nuova sezione (la numero XVII) nel quadro IS del modello.

Ricordiamo che l’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Quadro IQ, IP, IC, IE: eliminazione dei righi relativi alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili non strumentali

Il D.Lgs. 139/2015, nel modificare lo schema di conto economico, ha eliminato la sezione straordinaria.

Di conseguenza nel bilancio 2016 i costi e ricavi che in precedenza erano rilevati come oneri e proventi straordinari nelle voci E.20 ed E.21 del conto economico, vanno riclassificati negli altri elementi di costo e ricavo e quindi nelle voci A, B, C, o D del conto economico, ritenute appropriate in base alla tipologia dell’operazione.

Poiché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessioni di immobili non strumentali, che costituivano componenti straordinari rilevanti ai fini Irap, dal 2016 sono classificate rispettivamente nella voce A.5 “Altri ricavi e proventi” e B.14 “Oneri diversi di gestione” del conto economico, sono stati eliminati dal modello Irap i righi ad esse dedicate quali variazioni in aumento e in diminuzione.

Quadro IS – deduzioni

È aumentato l’importo relativo alle deduzioni forfettarie con riferimento alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, alle persone fisiche esercenti attività commerciali e alle persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni.

L’importo delle predette deduzioni è aumentato a seconda degli scaglioni del valore della produzione di 5.000 euro, 3.750 euro, 2.500 euro e 1.250 euro.

Inoltre la deduzione del costo residuo per il personale dipendente (pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per il medesimo) è stata estesa, nella misura del 70% di tale differenza, anche ai lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Esenzione settore agricolo e pesca

Come conseguenza della disciplina di esonero da Irap dei settori agricoli e di pesca, sono state eliminate sia le relative precedenti aliquote Irap ridotte sia i campi dei diversi quadri IQ, IP, IC, etc., nei quali il contribuente era tenuto a specificare il valore della produzione soggetto all’aliquota del settore agricolo.

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