9 Gennaio 2015

Ipocatastali ancora fisse nel trust

di Ennio VialVita Pozzi
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Una ulteriore Commissione tributaria provinciale entra nel merito dell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali al trust nel momento in cui avviene il passaggio dei beni dal disponente al trustee.

Si tratta della sentenza n. 438/5/14 del 01.07.2014 (depositata il 30.09.2014) della C.T.P. di Como. Nel caso di specie l’Ufficio contestava, come classicamente accade, maggiori imposte ipotecarie e catastali per complessivi € 6.963. Il trust era stato istituito da una signora che aveva apportato delle nude proprietà di immobili.

Il contribuente ricorre contro le pretese del Fisco, evidenziando sia un difetto di procedura, sia un aspetto sostanziale, che frequentemente si propone in questi casi.

Per quanto concerne il primo aspetto, viene contestato che l’avviso di liquidazione delle imposte è stato notificato al trust e non al trustee. Sotto questo profilo, tuttavia, la Commissione tributaria non accoglie il motivo del ricorso, in quanto evidenzia che l’assunto del ricorrente, il quale ritiene nullo l’avviso di rettifica e di liquidazione perché notificato al trust in luogo del trustee, è destituito di fondamento in quanto il trust è un soggetto passivo d’imposta e quindi l’Ufficio, legittimamente, ha notificato l’atto impugnato all’indirizzo del trustee che corrisponde al domicilio fiscale del trust. Peraltro, il trust non ha una propria sede amministrativa.

Invece, è interessante rilevare come, per l’ennesima volta, la Commissione accolga i motivi di merito del ricorso, in quanto viene evidenziato come il trust si configuri come un contratto dove un disponente trasferisce dei beni a un altro soggetto (trustee), affinché questo li gestisca secondo le disposizioni che il disponente ha dato e nell’interesse di un beneficiario.

I beni in trust costituiscono una massa distinta che non rientra nel patrimonio del trustee e non si confondono con esso. Al di là della piccola sbavatura dei giudici, che qualificano il trust come un “contratto”, per il resto la sentenza è lodevole. E’ altresì essenziale il passaggio in cui si palesa come il beneficiario risulti titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che al momento dell’istituzione del trust gli impedisce di ottenere i beni.

Sostanzialmente, le posizioni che vengono esaminate sono due: quella del trustee, nei cui confronti non si realizza alcun effetto donatorio e quella dei beneficiari i quali si arricchiranno, ma non oggi, bensì solo quando cesserà il trust. Solo in quel momento potranno vantare dei diritti di assegnazione dei beni.

La C.TP. di Como si pone in linea con gli altri orientamenti espressi dalla giurisprudenza pressoché totalitaria. L’aspetto d’interesse che qui si vuole cogliere è rappresentato dal fatto che la Commissione, oltre ad accogliere il ricorso, condanna l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizi,o che vengono liquidate in € 300. Si tratta di una cifra tutto sommato modesta, ma espressiva del fatto che ormai l’orientamento secondo cui le imposte ipo-catastali sono dovute in misura proporzionale solo nel passaggio finale dal trustee al beneficiario si sta ormai radicando nel nostro sistema in modo deciso.

Ricordiamo di seguito le principali sentenze favorevoli al contribuente:

  • C.T.P. Treviso, Sentenza n.95/1/09 del 22 luglio 2009;
  • C.T.P. Salerno, Sentenza n. 465 del 25.6.2010;
  • C.T.P. Lodi, Sentenza n. 60/2/11 del 7 marzo 2011;
  • C.T.P. Torino, Sentenza n.70/13/11 del 28 aprile 2011;
  • C.T.P. Perugia, Sentenza n. 35/01/11 del 26 gennaio 2011;
  • C.T.R. Firenze, Sentenza n. 77/24/11 dell’8 luglio 2011;
  • C.T.P. di Treviso, Sentenza n. 14/1/2011 del 23 febbraio 2011;
  • C.T.P. di Treviso, Sentenza n.014/3/12 del 25 gennaio 2012;
  • C.T.R. di Venezia Mestre, Sentenza n. 76/2010 del 18 maggio 2010;
  • C.T.P. di Salerno, Sentenza n. 504/4/12 del 5 dicembre 2012;
  • C.T.P. di Salerno, Sentenza n. 507/4/12 del 5 dicembre 2012;
  • C.T.P. di Milano, sentenza 1002/25/14 del 17 dicembre 2013;
  • C.T.P. di Milano, sentenza  n.1208/17/14 del 19 novembre 2013;
  • C.T.P. Lodi, sentenza n. 70 del 3 febbraio 2014;
  • C.T.R. Venezia, sentenza n. 90 del 26 novembre 2013;
  • C.T.P. di Latina, Ordinanza n.10/02/13 del 18 maggio 2012;
  • C.T.P. di Lodi sentenza n.102/01/13 del 5 marzo 2013;
  • C.T.R. Genova, sentenza n.107 del 16 aprile 2013;
  • C.T.P. Padova, sentenza n.252 del 9 luglio 2013;
  • C.T.R. Milano n.54/34/13 del 27 febbraio 2013.

 


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