6 Luglio 2017

Interpello neo residenti: elementi “fattuali” rilevanti per l’accesso

di Enrico Ferra
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Le agevolazioni tributarie per il rientro delle risorse umane in Italia hanno quale presupposto il trasferimento della residenza in Italia da parte dei soggetti beneficiari.

Al riguardo, la circolare 17/E/2017 riepiloga brevemente le condizioni fondamentali che, valutate congiuntamente, portano a ritenere verificato il requisito del collegamento sostanziale con il territorio dello Stato delle persone fisiche che abbiano mantenuto all’estero la residenza fiscale per un periodo di tempo variabile in funzione dell’agevolazione richiesta. La circolare specifica, in particolare, come a tale fine rilevino le disposizioni valide ai fini reddituali, di cui all’articolo 2 del Tuir, mutuate a loro volta dalla disciplina civilistica in materia di dimora abituale e sede principale di affari ed interessi.

La prova dell’effettiva residenza all’estero (e del conseguente trasferimento in Italia) diventa quindi centrale ai fini delle agevolazioni in esame; e tale prova deve essere fornita, a richiesta degli uffici dell’Agenzia, in fase di controllo, salvo quanto previsto per i contribuenti che optano per il regime di cui all’articolo 24-bis del Tuir.

Il regime di cui all’articolo 24-bis del Tuir è, in particolare, il regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti che, diversamente dagli altri regimi agevolati previsti per i lavoratori impatriati, per i ricercatori e i docenti e per i lavoratori “controesodati”, punta ad attrarre individui ad alto potenziale in ragione della disponibilità di rilevanti capitali. Anche in questo caso, tra le condizioni richieste, vi è la verifica del requisito della residenza. In particolare:

  • la prima condizione richiede il trasferimento della residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir;
  • la seconda condizione richiede che le persone fisiche non siano state fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, secondo i criteri di cui al citato articolo 2, per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione.

Il rispetto di tali condizioni consente, mediante l’esercizio di un’opzione, di tassare i redditi prodotti all’estero, in via forfetaria e a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, con un’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta di validità dell’opzione.

In questo punto si assiste ad un mancato coordinamento tra quanto previsto dall’articolo 24-bis del Tuir e la circolare 17/E/2017 in merito alla necessità di presentare un’istanza di interpello probatorio prima di esercitare l’opzione. Più precisamente, il comma 3 del citato articolo prevede che l’opzione sia “esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000 n. 212”; la circolare 17/E, invece, chiarisce che la presentazione dell’istanza è una facoltà e non un obbligo per il soggetto che intende accedere al regime; aspetto quest’ultimo peraltro già emerso dalla lettura del provvedimento n. 47060 del 08/03/2017, ove si evince che, in deroga all’articolo 24-bis, “ai fini dell’accesso al regime il contribuente può presentare specifica istanza di interpello”.

L’Agenzia giustifica la deroga in ragione della peculiarità di tale tipo di interpello, confermandone l’inutilizzabilità nei casi in cui sia necessario accertare la presenza dei requisiti per la qualificazione del soggetto come residente nel territorio dello Stato o la verifica della prova contraria in caso della presunzione di residenza prevista dall’articolo 24-bis del Tuir. In tali casi, secondo l’Agenzia, assumono rilievo elementi fattuali di cui è essenziale verificare la veridicità e completezza, essendo questi elementi riscontrabili “solo in sede di accertamento”.

Già nella circolare 9/E/2016 di commento al “decreto interpelli” l’Agenzia aveva chiarito (seppure nel paragrafo dedicato agli interpelli ordinari e qualificatori) che il presupposto per la presentazione delle istanze di interpello è l’esistenza di un’obiettiva incertezza sulla qualificazione delle fattispecie e che, d’altro canto, non possono essere incluse tutte quelle fattispecie caratterizzate da “una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali”, per le quali rileva il mero appuramento del fatto più che l’aspetto qualificatorio. E l’esempio citato riguardava proprio la residenza, in relazione alla quale, si ribadisce, è necessario il mero accertamento di un fatto.

I chiarimenti forniti nella circolare 9/E erano stati resi, come detto, in tema di interpello ordinario/qualificatorio. Il ragionamento è però diverso nell’ambito della disciplina dell’interpello probatorio, il cui presupposto non è l’incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, ma l’esistenza di un particolare regime fiscale il cui accesso richiede la verifica delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge.

Per le ragioni appena esposte, l’Agenzia ha quindi confermato anche nell’ultimo documento di prassi che, nel caso specifico dell’interpello probatorio, gli elementi fattuali determinanti la residenza fiscale, normalmente riscontrabili in sede di accertamento, “assumono necessariamente rilievo ai fini dell’ammissibilità del neo residente al regime in commento tanto da caratterizzare la fase istruttoria con la previsione di particolari modalità non utilizzabili in sede di interpello”.

Alla luce di ciò, ferma la facoltatività dell’interpello, la valutazione sull’opportunità di ottenere il parere preventivo dell’Amministrazione finanziaria può consentire, nell’ambito della disciplina in commento, di fugare fin da subito qualsiasi dubbio in relazione alla sussistenza di un requisito fondamentale di accesso al regime.

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