17 Ottobre 2014

In arrivo il decreto sui Comuni montani

di Luigi Scappini
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Nel contesto di un rapporto il
più cristallino possibile tra contribuente e Amministrazione finanziaria, se al primo spetta il compito di ottemperare diligentemente e correttamente ai doveri impartiti dal Legislatore, la seconda deve mettere il contribuente nelle condizioni ottimali per poter adempiervi.
Purtroppo spesso questo non accade, ne è una testimonianza l’adempimento
Tasi scaduto ieri, e, sempre rimanendo nell’ambito dei tributi locali, altra fattispecie a rischio è quella rappresentata, ai fini
Imu, dai terreni agricoli siti in
Comuni montani, in attesa del relativo decreto. E tale
ritardo seppur a oggi, in vista della scadenza di dicembre, non mette ancora in fibrillazione i professionisti, suona quasi come una beffa per quei Comuni interessati che hanno dovuto presentare il relativo bilancio al 30 settembre 2014, senza conoscere l’esatto ambito di applicazione del decreto interministeriale.
Infatti, i
terreni
agricoli, ai fini Imu, per effetto del rimando all’
articolo 7, comma 1, lettera h) del
D. Lgs. n. 504/1992, sono
esenti da
imposta, tuttavia, con l’
articolo 22, comma 2 del
DL n. 66/2014 (il cosiddetto Decreto Renzi”) è stata prevista, ai fini della delimitazione dell’esenzione, l’
emanazione di un apposito
decreto interministeriale con cui deve essere
ridelineato l’ambito di applicazione dell’esenzione, il tutto con il dichiarato intento di recuperare circa 350 milioni di euro di gettito.
Ma andiamo per gradi e preliminarmente ricordiamo come ai fini Imu, per effetto del rimando alle definizioni previste in ambito Ici dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, il concetto di
terreno agricolo è strettamente legato a quella dell’
articolo
2135 codice civile: si considera tale il
terreno adibito all’esercizio delle
attività di cui all’articolo richiamato e quindi la coltivazione del fondo, la silvicoltura, la funghicoltura e l’allevamento di animali.
Ebbene, come anticipato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.504/92, detti terreni ubicati in zone montane e collinari,
non scontano Imu.
Le zone montane e collinari sono quelle di cui all’elenco allegato alla
circolare n.9/249 del 14 giugno 1993 l’ambito territoriale di applicazione.
Nell’elencazione, i Comuni in cui l’
esenzione non opera sull’intero territorio comunale, ma solo
parzialmente, sono annotati con la
sigla
PD (parzialmente delimitata): in questo caso, per individuare correttamente le zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici competenti.
Limitatamente ai terreni ubicati nelle
Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione
Friuli-Venezia
Giulia possono esservi discrasie rispetto ai dati di cui alla circolare richiamata, in tal caso dovendosi
applicare quanto
stabilito da dette
Province o
Regioni.
Alla luce, da un lato della probabile obsolescenza dell’elenco e dall’altro della ricerca di gettito da parte dello Stato, con l’
articolo 4,
comma 5-bis del
D.L. n.16/2012, è stato previsto che con un
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, potevano essere
individuati i Comuni per i quali si rende applicabile l’esenzione
de quo, in ragione dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, nonché in second’ordine in base della redditività dei terreni.
In attesa dell’emanazione del decreto rimaneva in vigore l’elenco allegato alla Circolare n.9.
Tale previsione di rivisitazione del perimetro esentativo, come anticipato, è stata confermata con il successivo articolo 22, comma 2 del DL n.66/2014 e, a quanto pare dai
rumors di Palazzo, il decreto, pare essere finalmente alla firma e quindi in procinto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
A chiusura, e in attesa di commentare la portata effettiva del decreto, in questa sede si evidenzia come l’Agenzia delle Entrate, con la
circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013, ufficializzando la risposta fornita in occasione del
question time n.5-08397, ha chiarito i dubbi sussistenti ni merito alla ricomprensione o meno, alla luce del dato letterale della norma, dei
terreni incolti tra quelli esenti nel caso siano ubicati in zone collinari e/o montane.
Infatti, “
in base ad un’interpretazione strettamente letterale della normativa, non potrebbero rientrare nella disposizione di esenzione, in quanto sfuggono … alla definizione di «terreno agricolo» di cui al citato articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992.”.
L’Agenzia, tuttavia, in maniera favorevole al contribuente e forse consapevole della stretta in arrivo, ha affermato come “
una lettura sistematica delle disposizioni citate, porta a ritenere che, nell’ambito di applicazione dell’esenzione, devono rientrare anche i terreni incolti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 7, lettera h) suddetto, proprio perché, si ribadisce, rispetto all’ICI, nel presupposto dell’IMU rientra il possesso di qualunque immobile.”.