15 Aprile 2015

IMU: il punto sull’esenzione per i comuni montani

di Fabio Garrini
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Con la conversione in legge del D.L. n. 4/2015 (si tratta della L. n. 34 del 24 marzo 2015 pubblicata sul S.O. della G.U. del 25 marzo 2015) diviene definitivo il trattamento previsto per i terreni ubicati nei comuni montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi mesi. Tralasciando il tema della gestione transitoria 2014, in questa sede si intende proporre un punto della situazione delle regole applicabili per il 2015; la legge di conversione conferma infatti l’impianto del decreto, ma introduce alcune correzioni e una detrazione per alcuni Comuni ex montani.

 

L’esenzione

A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione IMU per i comuni montani prevista dall’art. 7 lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992 viene ridimensionata. Essa infatti si applica:

  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (previsione introdotta dalla legge di conversione);
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

E’ previsto inoltre che tale ultima esenzione (e anche la detrazione di cui tra un attimo si dirà), sia applicabile anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal MEF nella Risoluzione n. 2/DF/2015. La prima versione, infatti, poteva lasciar intendere la possibilità che l’agevolazione potesse essere invocata anche nel caso in cui i terreni agricoli parzialmente montani fossero concessi in affitto o in comodato a soggetti in possesso dei requisiti, a prescindere dalla qualifica soggettiva del possessore (quindi anche quando il possessore fosse un soggetto diverso da CD o IAP). La versione definitiva fuga questo dubbio, imponendo il requisito sia in capo al possessore che all’utilizzatore.

 

La detrazione

In sede di conversione è stata introdotta una detrazione che certamente creerà non pochi problemi di gestione. Il comma 1-bis dell’art. 1 del D.L. n. 4/2015, nella versione convertita, stabilisce che dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A del citato decreto (un elenco che comprende alcune centinaia di Comuni), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, € 200. Come evidenziato dall’IFEL nella nota del 6 marzo 2015, il nuovo comma 1-bis dell’art. 1 del D.L. n. 4/2015 convertito si riferisce ai terreni di “collina svantaggiata” che si trovano in quei Comuni che erano in precedenza esenti, in quanto inclusi nella C.M. n. 9/E/1993 e che, nella classificazione riportata dall’ISTAT, risultano totalmente assoggettati all’IMU in quanto né montani, né parzialmente montani. Tale detrazione, in definitiva, va letta come un riconoscimento a favore dei terreni ubicati in comuni ex montani, che quindi hanno perso l’esenzione; riconoscimento che comunque va a favore solo dei soggetti che posseggono i requisiti di coltivatore diretto o IAP, per i terreni da questi posseduti e condotti.

L’allegato 0A in questione riporta un elenco di Comuni ai quali è attribuita la qualifica “T” o “PD” (parzialmente delimitato):

  • nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del Comune, sia riportata l’annotazione “parzialmente delimitato” (PD), la “detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della C.M. 14.6.93 n. 9” a favore di coltivatori diretti e IAP (a tal fine occorre rivolgersi al Comune per verificare tali aree);
  • nel caso in cui, nell’allegato 0A del D.L. n. 4/2015 convertito, al Comune sia attribuita la sigla “T”, la detrazione di 200 euro compete per tutti i terreni agricoli che sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.