5 Giugno 2017

Imposta sostitutiva delle operazioni agevolate entro il 16 giugno

di Alessandro Bonuzzi
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Le società che nel corso del 2016 hanno assegnato in via agevolata beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai propri soci, in base alle disposizioni contenute nella legge di Stabilità per il 2016, devono versare la seconda tranche dell’imposta sostitutiva entro il prossimo 16 giugno.

Lo stesso termine deve essere osservato anche dalle società che hanno scelto la cessione agevolata o che si sono trasformate in società semplice, sempre sfruttando la disciplina di favore recata dalla penultima legge di Bilancio.

Si deve, infatti, tener presente che, a tal riguardo, non rileva il nuovo tax day per il pagamento della prima rata dell’acconto 2017 e del saldo 2016 delle imposte sul reddito e dell’Irap, fissato al 30 giugno 2017 ad opera del decreto fiscale (D.L. 193/2016).

Va evidenziato che la mancata tempestività del versamento non incide comunque sul perfezionamento dell’operazione agevolata. La violazione può essere sanata applicando le riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 472/1997) alla sanzione prevista per i ritardati versamenti (articolo 13 D.Lgs. 471/1997).

Ciò che cristallizza l’assegnazione è l’indicazione nel modello dichiarativo dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. Anche il perfezionamento delle altre operazioni agevolate è legato alla indicazione dei relativi dati in dichiarazione.

La circolare AdE 26/E/2016 ha precisato che l’eventuale mancata compilazione della dichiarazione “può essere sanata al più tardi entro i termini di cui all’articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 1998, (i.e. entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi)”.

Sebbene il chiarimento sia stato fornito in relazione alla sola operazione di estromissione degli immobili strumentali dall’impresa individuale, è ragionevole ritenere che la finestra di 90 giorni per rimediare alla violazione compilativa possa trovare applicazione anche per l’assegnazione, la cessione e la trasformazione agevolata.

Inoltre, malgrado il comma 7 dell’articolo 2 del D.P.R. 322/1998 si riferisca specificatamente all’ipotesi della dichiarazione tardiva (ossia della dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni), la possibilità di sanare l’omessa compilazione non può che valere anche in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine.

Ciò in virtù della sostanziale equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, dei due casi, puniti in misura fissa (250 euro), fermo restando la necessità di regolarizzare anche l’eventuale omesso versamento. Peraltro, ragionando diversamente, si colpirebbe più severamente il contribuente che più dell’altro si è mostrato rispettoso delle disposizioni tributarie, avendo comunque presentato la dichiarazione entro la scadenza ordinaria.

Alla luce di tali considerazioni, l’omessa compilazione del quadro del modello Redditi 2017 dedicato all’operazione agevolata posta in essere può essere sanata:

  • sia con la presentazione della dichiarazione tardiva, laddove il contribuente non abbia presentato la dichiarazione entro il termine ordinario;
  • sia con la presentazione dell’integrativa nei primi 90 giorni dalla scadenza regolare, laddove il contribuente abbia presentato il modello incompleto entro il termine stabilito dalla legge.

In entrambe le circostanze è dovuta la sanzione in misura fissa di 250 euro, riducibile, in sede di ravvedimento operoso:

  • a 1/10 nell’ipotesi di dichiarazione tardiva;
  • a 1/9 nell’ipotesi di dichiarazione integrativa.
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