19 Novembre 2016

L’imposta sostitutiva sulla assegnazione/cessione agevolata ai soci

di Viviana Grippo
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Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva relativa alla assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Come sappiamo, infatti, l’articolo 1, commi da 115 a 120, della L. 208/2015, ha introdotto un regime fiscale di favore per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di alcuni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni stessi.

Con la risoluzione AdE 73/E/2016 sono stati istituiti i codici per i versamenti da parte dei soggetti che intendono accedere ai suddetti regimi agevolati. Il documento di prassi segue la circolare 26/E/2016, con cui l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità per usufruire della nuova disciplina di favore.

L’imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione o assegnazione di beni ai soci nella misura dell’8% per le sole società operative e del 10,5% per le non operative. Nel caso di assegnazione con annullamento di riserve in sospensione di imposta l’aliquota è del 13%.

Il versamento deve avvenire in due tranches: il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

In particolare, secondo il comunicato del 13 settembre 2016, il versamento dell’imposta va effettuato tramite modello F24 utilizzando i seguenti tre codici:

Ripercorriamo con un esempio le rilevazioni contabili da rilevare in contabilità, in caso di assegnazione e, poi, di cessione.

Esempio 1. Assegnazione agevolata di un immobile.

Costo immobilizzazione in bilancio 100.000
Valore normale 150.000
Valore catastale 110.000
Costo fiscalmente riconosciuto 100.000
Valore riconosciuto al bene assegnato 60.000
Utili distribuiti 60.000

Si richiede l’applicazione del valore castale in luogo di quello normale.

Le scritture contabili saranno:

Utili d’esercizio a Soci c/distribuzione utili 60.000

Diversi a Diversi   100.000
Minusvalenza     40.000  
Soci c/distribuzione utili     60.000  
  a Immobile 100.000  

La minusvalenza è calcolata quale differenza tra valore di carico (100.000) e valore riconosciuto al bene ovvero 60.000.

Fiscalmente si realizza invece una plusvalenza quale differenza tra il valore catastale e il costo fiscale, quindi pari a 10.000 euro; su di essa sarà dovuta l’imposta sostitutiva da versare quale prima rata il prossimo 30 novembre:

Imposta sostitutiva ex L. … a Erario imposta sostitutiva ex L. … 800

In data 30 novembre rileveremo il primo versamento:

Erario imposta sostitutiva ex L. … a Banca c/c 480

Esempio 2. Cessione agevolata di un bene.

Costo immobilizzazione in bilancio 10.000
Valore normale 50.000
Prezzo di vendita 30.000

L’operazione è soggetta ad Iva.

Le scritture contabili saranno:

Socio … a Diversi   36.600
  a Merci c/vendita 30.000  
  a Erario c/Iva 6.600  

Anche in questo caso vi sarà differenza tra approccio civilistico e fiscale, pur realizzandosi sempre una plusvalenza; infatti, civilisticamente essa sarà pari a 20.000, quale differenza tra il prezzo di vendita (30.000) e quello di acquisto (10.000), mentre fiscalmente sarà pari a 40.000, quale differenza tra valore normale (50.000) e costo fiscale di acquisto (10.000).

Sulla plusvalenza fiscale sarà dovuta l’imposta sostitutiva:

Imposta sostitutiva ex L. … a Erario imposta sostitutiva ex L. … 3.200

In data 30 novembre rileveremo il primo versamento:

Erario imposta sostitutiva ex L. … a Banca c/c 1.920

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