25 Agosto 2014

Importazione di beni oggetto di più vendite successive

di Marco Peirolo
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Nelle operazioni con l’estero può verificarsi l’ipotesi in cui l’impresa provvede all’importazione in Italia di merce di provenienza extracomunitaria, a sua volta acquistata da un’impresa con sede in altro Stato membro dell’Unione europea.

L’art. 218 del Reg. CEE n. 2454/1993 dispone che alla dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica (modello DAU-IMP) occorre allegare la fattura sulla cui base è dichiarato il valore in dogana delle merci importate.

In applicazione dell’art. 181 del citato Regolamento, la fattura deve essere presentata:

  • da una persona residente nel territorio doganale dell’Unione europea;
  • anche qualora sia intestata ad una persona residente in uno Stato membro diverso da quello in cui il valore in dogana viene dichiarato.

Qualora sia necessario determinare il valore in dogana, la dichiarazione doganale effettuata per le merci importate è accompagnata da una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (dichiarazione del valore) compilata sul modello DV1 (art. 178 del Regolamento).

In via generale, le Autorità doganali determinano il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione. La base imponibile dei dazi è, infatti, rappresentata dal valore di transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale comunitario (art. 29, par. 1, del Reg. CEE n. 2913/1992 – Codice doganale comunitario).

La fattura è, quindi, il documento dal quale è possibile desumere il suddetto valore, che assume rilevanza anche ai fini del calcolo dell’IVA all’importazione, posto che l’art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che “l’imposta è commisurata (…) al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale (…)”.

Si ricorda che, per determinare il valore in dogana delle merci importate, al prezzo effettivamente pagato o da pagare occorre:

  • addizionare alcuni elementi, quali le commissioni e le spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto, il costo dei contenitori e dell’imballaggio, le royalties che l’acquirente è tenuto a pagare come condizione della vendita, ecc. (art. 32 del Codice);
  • dedurre, tra le altre, le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d’introduzione nel territorio doganale comunitario, nonché le spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l’importazione, sulle merci importate (art. 33 del Codice).

Come anticipato, il valore di transazione è il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale comunitario.

Di regola, le merci oggetto di vendita che siano dichiarate per l’immissione in libera pratica si presumono vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale comunitario (art. 147, par. 1, del Regolamento).

Nel caso in esame, relativo all’ipotesi di effettuazione di più vendite successive prima della dichiarazione in dogana, l’art. 147, par. 1, del Regolamento precisa che tale presunzione vale solo:

  • nei confronti dell’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale comunitario, ovvero
  • nei confronti di una vendita nel territorio doganale comunitario anteriore all’immissione in libera pratica delle merci.

Per il calcolo del solo dazio doganale, l’operatore può tuttavia assumere il prezzo relativo ad una vendita precedente, purché sia in grado di dimostrare che la stessa è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale comunitario.

In pratica, l’importatore può richiedere l’applicazione del dazio in funzione dell’importo indicato nella fattura di “prima vendita” (first sale price), generalmente inferiore rispetto a quello riportato sulla seconda fattura, a condizione che sia in grado di esibire – in sede di importazione – la prima fattura. Per contro, ai fini del calcolo dell’IVA all’importazione, occorre in ogni caso presentare la seconda fattura.

In definitiva, l’impresa italiana, in qualità di importatore:

  • per il calcolo del dazio, assumerà come valore doganale il prezzo di vendita praticato dal fornitore extracomunitario al rivenditore comunitario;
  • per il calcolo dell’IVA all’importazione, assumerà come valore doganale il prezzo dell’ultima vendita, cioè quello praticato, nei suoi confronti, dal rivenditore comunitario.

Ai fini della compilazione del modello DAU-IMP, è stato chiarito che, nella casella 47 (calcolo delle imposizioni), occorre indicare (circolare dell’Agenzia delle Dogane 11 dicembre 2006, n. 45):

  • per l’IVA all’importazione, il codice 405;
  • per il dazio, il codice A00.