7 Aprile 2014

Il valore del quadro RW dirotta verso il forfetario

di Ennio VialVita Pozzi
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Una delle novità più significative del nuovo quadro RW riguarda il valore che deve essere indicato ai fini del monitoraggio. In passato gli operatori nuotavano nella totale incertezza fino a che la C.M. 45/E/2010 ha mostrato una netta preferenza per il costo storico. L’indicazione, peraltro contenuta in una circolare e non nella norma, non sembrava cogente per cui soluzioni alternative parevano ammesse.

Le cose sono ora cambiate in quanto il provvedimento del 18 dicembre 2013 ha sancito l’obbligo di utilizzare le basi imponibili utili ai fini IVIE e IVAFE anche se queste imposte non sono dovute. Queste indicazioni sono state ovviamente trasfuse nelle istruzioni del modello unico relativo alle persone fisiche, caso in cui le patrimoniali estere sono effettivamente dovute. Queste annotazioni, tuttavia, sono presenti anche nel Modello Unico enti non commerciali e società di persone in relazione ai quali, in base all’art. 19 del D.L. 201/2011, IVIE e IVAFE non sono dovute.

Come noto, soggetti passivi delle imposte patrimoniali sono esclusivamente le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.

Questa novità introduce una ampia gamma di valori possibili ai fini del monitoraggio fiscale oltre alla necessità di indicare in dichiarazione, in una apposita casella, il criterio utilizzato.

Tralasciando i conti correnti dove costo storico, valore di mercato e (si spera) valore di rimborso coincidono, il criterio del costo lascia il passo al valore nominale nel caso delle attività finanziarie non oggetto di negoziazione (per intenderci le partecipazioni detenute all’estero) e al valore catastale nella maggior parte degli immobili detenuti nell’Unione Europea oltre che Norvegia e Islanda.

Il costo storico rimane quale criterio residuale per gli immobili comunitari, come primo criterio utile per gli immobili extracomunitari e per i beni per i quali il monitoraggio è dovuto ma mancano i presupposti per ivie e ivafe (si pensi alle opere d’arte, ai gioielli e alle auto di lusso).

Parallelamente a questa compressione del ruolo del costo storico si assiste ad una sostanziale emarginazione del valore corrente che, pur essendo presente in pressoché qualsiasi fattispecie, rappresenta tuttavia un criterio che nella maggior parte dei casi assume una natura meramente residuale.

Ciò detto, ci si può chiedere se queste novità abbiano un impatto positivo o negativo per il contribuente. A mio avviso va distinta la posizione delle partecipazioni da quella degli immobili.

Supponiamo di acquistare una partecipazione in una società estera per il corrispettivo di un milione di euro, il cui capitale sociale ammonti, tuttavia, a soli 20 mila euro.

Fino all’anno scorso indicavo nel quadro RW un milione di Euro; da Unico 2014 indicherò comunque il capitale sociale (valore nominale) ossia 20 mila euro. Valore più basso significa minori sanzioni in caso di omessa segnalazione.

Le stesse considerazioni valgono in parte per gli immobili la cui base imponibile è determinata con un criterio catastale.

Il problema è che in questi casi non si può nascondere quel disagio che emerge in capo all’operatore di fronte a quell’incertezza che si incontra nella determinazione della stessa.

Nonostante i chiarimenti della C.M. 28/E/2012 i dubbi sono ancora molti al punto che per maggiore serenità si sarebbe portati ad indicare il costo storico soprattutto se maggiore. Questa scelta non è tuttavia scevra da conseguenze: la prima è sicuramente il fatto che l’IVIE verrebbe ad essere calcolata su un valore più elevato.

Va anche detto che, in ogni caso, la segnalazione è stata fatta e che il contribuente non può essere sanzionato in caso di incertezza normativa come stabilito dall’art. 10 co.3 dello statuto del contribuente (L. n.212/2000).

Il citato articolo afferma, infatti, che le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.