29 Gennaio 2015

Il trattamento IVA dei voucher

di Giovanni Valcarenghi
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Risulta sempre più diffusa la prassi commerciale di prevedere la possibilità di emissione di buoni acquisto, usualmente denominati voucher; si tratta di titoli non nominativi che danno diritto al possessore di effettuare il pagamento per l’acquisto di un bene o la fruizione di un servizio. In sostanza, potremmo assimilarli forzatamente a “carte prepagate” che possono essere spese in determinati punti vendita. Al momento del rilascio dei voucher, viene versata al soggetto futuro cedente o prestatore una somma di denaro pari al valore facciale del buono, affinché possa essere chiaro il plafond di spesa concesso al futuro possessore.

Al momento dell’emissione del voucher, scattano adempimenti di natura Iva?

La risposta non sempre è stata univoca nel passato, posto che si rinvengono le seguenti indicazioni di prassi:

  • R.M. 01.04.2010, n. 27/E, relativa ai multi voucher di tipo turistico (accesso ai musei ed ai beni culturali di una certa località, utilizzo dei mezzi pubblici, piante stradali e notizie storico-turistiche della località). Tassazione al momento della emissione del buono;
  • Nota 21.04.2010, n. 954/60692/2010 e Nota 18.03.2010, n. 954/45525/2010, relative al voucher che dà diritto al possessore di fruire gratuitamente di beni e servizi. Irrilevanti ai fini Iva i passaggi emittente – cliente e cliente – utilizzatore; rilevante ai fini Iva il momento della spesa da parte dell’utilizzatore;
  • R.M. 30.05.2002, n. 160/E (voucher per biglietti d’ingresso, cibi, bevande, libri e altri articoli in un cinema multisala) e R.M. 06.06.2008, n. 228/E (vendita di tessere elettroniche ricaricabili da usarsi per accedere ad un servizio mensa). Tassazione al momento della emissione.

Più di recente, tuttavia, sembra che sia maturata una ricostruzione più precisa, almeno da quanto sembra di evincere dalla lettura della Risoluzione n. 21/E del 22.02.2011, con la quale l’Agenzia si è pronunciata sulle conseguenze Iva di una operazione con la quale si intendeva emettere un nuovo modello di buono, spendibile presso una rete di esercizi convenzionati, avente lo scopo di individuare il soggetto creditore della prestazione incorporata nel documento stesso. In particolare, i rapporti che si configurano nelle intese contrattuali sono i seguenti:

  1. rapporto tra società emittente ed esercizi commerciali affiliati: l’affiliato si impegna giuridicamente a somministrare i beni e/o servizi commercializzati alla emittente;
  2. rapporto tra società emittente e azienda cliente: cessione del voucher ad un corrispettivo pari al valore nominale;
  3. rapporto tra azienda cliente ed utilizzatore: distribuzione gratuita dei voucher a determinati beneficiari, ai quali spetta il diritto di utilizzarli presso la rete degli affiliati;
  4. rapporto tra utilizzatori e affiliati: presentazione dei voucher ad uno qualsiasi degli affiliati, al fine di ottenere il bene prescelto.

A fronte di tale scenario, l’Amministrazione ritiene di aderire alla pregressa impostazione già manifestata con le Circolari n. 502598 del 01.08.1974 e n. 27 del 09.08.1976, aventi ad oggetto il trattamento Iva dei c.d. “buoni benzina”. Si tratta, in sostanza, di qualificare i buoni/voucher non quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile (documento che consente al possessore l’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione).

Da qui deriva che la circolazione del buono medesimo:

  • non comporta anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto;
  • non assume rilevanza ai fini Iva, in quanto riconducibile all’articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale “Non sono considerate cessioni di beni … a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro“.

La suddetta impostazione, dunque, consente di verificare le conseguenze fiscali dei quattro rapporti sopra evidenziati. In particolare:

  1. Rapporto tra esercizio convenzionato e società emittente: il rimborso del valore facciale dei buoni da parte della società emittente costituisce un’operazione non rilevante ai fini dell’Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.  Costituisce, invece, operazione rilevante ai fini Iva – per la quale dovrà essere emessa la fattura – il pagamento della commissione e di ogni eventuale ulteriore e diversa prestazione da parte dell’esercizio convenzionato a favore della società emittente.
  2. Rapporto tra emittente e azienda cliente: la cessione dei buoni effettuata dall’emittente a favore dell’azienda cliente non assume rilevanza ai fini dell’Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. La circolazione del documento di legittimazione non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ed il relativo pagamento assume carattere di “mera movimentazione di carattere finanziario”. Dovrà essere, invece, fatturato separatamente, con aliquota ordinaria, qualsiasi eventuale servizio prestato dall’emittente verso corrispettivo specifico quale stampigliatura, personalizzazione, consegna a domicilio, etc.
  3. Rapporto tra azienda cliente e utilizzatore / beneficiario del buono: la distribuzione gratuita del buono acquisto ai dipendenti o a clienti e fornitori risulta anch’essa fuori campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), in quanto la circolazione dei titoli di legittimazione è assimilabile ad una mera movimentazione di carattere finanziario.
  4. Rapporto tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato: l’esercizio commerciale convenzionato cede beni/presta servizi ai portatori dei buoni acquisto al prezzo ordinario di vendita, con la particolarità che l’intero prezzo o una parte di esso viene assolto attraverso la consegna dei buoni acquisto medesimi (assunti al valore facciale). La base imponibile per l’esercizio commerciale è costituita dall’intero prezzo al minuto, comprensivo sia del prezzo effettivamente versato dal consumatore finale in contanti (o con modalità analoghe) che del valore facciale dei buoni acquisto. In tal senso, Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa C-398/99 (Yorkshire Co-Operatives Ltd), causa C-427/98 (Commissione/Germania). L’esercizio convenzionato, al momento di effettuazione dell’operazione – da determinarsi ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 – emette regolare scontrino/fattura con Iva per l’intero prezzo del bene/servizio dovuto dal consumatore finale, a prescindere dalle modalità di pagamento dello stesso (integralmente con buoni ovvero in parte con buoni e in parte contanti o altri mezzi).

In conclusione, possiamo restare ancorati a queste ultime indicazioni, quantomeno nelle ipotesi nelle quali i buoni /voucher non costituiscano titoli rappresentativi di merce, come normalmente avviene.