12 Gennaio 2016

Il ricorso in Cassazione per saltum

di Luigi Ferrajoli
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In data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.Lgs. n.156 del 24 settembre 2015 il quale ha dato concreta attuazione alla delega fiscale contenuta nella legge n. 23 dell’11 marzo 2014 in materia di revisione della disciplina del contenzioso tributario e degli interpelli.

Le norme contenute nell’anzidetto decreto legislativo sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatta eccezione per quelle relative all’esecutività delle sentenze (che si applicheranno dal 1° giugno 2016) e al pagamento delle somme dovute fino a 20.000 euro in caso di giudizio di ottemperanza (già in vigore dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale).

In particolare, le disposizioni in esame modificano la disciplina del processo tributario e intervengono anche sul regime delle impugnazioni contenuto nel Capo III del D.Lgs. n.546 del 31 dicembre 1992 (artt. 49-67bis) prevedendo, espressamente, la possibilità di proporre il così detto ricorso per saltum in Cassazione.

In buona sostanza, l’articolo 9, co.1, lett. z) del decreto legislativo inserisce all’art.62 del D.Lgs. n.546/92 – concernente le norme applicabili al ricorso per Cassazione – il comma 2-bis, il quale prevede che “sull’accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell’art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile”, che contempla il caso di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (e dei contratti collettivi nazionali di lavoro).

Così facendo, il legislatore ha voluto inserire anche nel processo tributario il ricorso – anche definito omisso medio – con cui le parti, qualora si trovino d’accordo nel ritenere che la causa dipende dalla decisione di questioni giuridiche di diritto, scelgono di anticipare la pronuncia della Suprema Corte.
Richiamando espressamente il disposto normativo di cui all’art. 360, co.1, n.3, c.p.c., si evidenzia come la possibilità che il contribuente raggiunga un accordo con l’Amministrazione finanziaria per “saltare” un grado di giudizio sussista, esclusivamente, in caso di commissione di un errore di diritto da parte della CTP, che può consistere sia nell’errata individuazione della norma che avrebbe dovuto essere applicata, sia nella impropria sussunzione della fattispecie nell’ambito di una norma correttamente individuata ed interpretata.

Come, peraltro, evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo, il legislatore ha ritenuto che l’inserimento del c.d. ricorso “per saltum” anche nel processo tributario, potesse avere un’utile funzione deflattiva del contenzioso, consentendo in tempi brevi una pronuncia della Corte di Cassazione su questioni giuridiche non appena sorte in primo grado.

Non si dimentichi che dette finalità deflattive sono state oggetto di riconoscimento da parte della giurisprudenza di legittimità la quale ha evidenziato che “il ricorso per saltum risponde all’opportunità, da apprezzarsi dalle parti concordemente, di evitare l’appello quando la contesa sia limitata alla risoluzione di questioni di diritto, così che esso costituirebbe undoppionedel ricorso per Cassazione” (Cass. n. 2021/97).

Invero, l’accordo diretto all’immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado costituisce un negozio giuridico processualeil cui effetto è quello di rendere inappellabile la sentenza oggetto dell’accordo”, che deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell’appello, “avendo quale oggetto una sentenza appellabile e non essendo previsto come mezzo per superare l’intervenuta formazione del giudicato bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge” (Cass. n. 22956/10).

Va da sé che, grazie alla riforma in esame, come in materia civile, ora anche in quella tributaria, viene attribuita alla Corte di Cassazione (invocata, di comune accordo, dalle parti) la facoltà – ma non l’obbligo, come appare evidente dal verbo “può” contenuto nell’art.62, co.2 bis del D.Lgs. n. 546/92 – di rinviare la causa per la fase rescissoria, sia di fronte al giudice che ha pronunciato effettivamente la sentenza cassata (ossia, la CTP nella veste di giudice di primo grado), sia innanzi a quello che avrebbe dovuto decidere sull’appello al quale le parti hanno rinunciato tramite l’accordo de quo (e, cioè, la CTR quale giudice di secondo grado).

Non vi è chi non veda come la rinuncia ad un inutile doppia censura sul fatto attraverso un accordo delle parti volto ad ottenere un immediato provvedimento definitivo in diritto, non potrà che favorire l’immediato controllo di legittimità della Suprema Corte ed evitare le vane lungaggini processuali.