27 Maggio 2014

Il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art.27, co.1 e 2, D.L. 98/11: determinazione del reddito e quadro LM

di Federica Furlani
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I soggetti che nel corso del 2013 si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, naturale “sostituto” del precedente regime dei minimi devono compilare il quadro LM del modello Unico PF 2014.

Va innanzitutto precisato che non è possibile la contestuale compilazione del quadro LM con altri quadri di determinazione del reddito (RF, RG, RE e RD) in quanto la condizione di accesso al regime in esame riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta; pertanto, qualora il contribuente nel corso dell’anno abbia svolto più attività dovrà verificare se per tutte le attività possiede i requisiti per accedere al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, in caso contrario l’accesso al regime è precluso a qualsiasi attività e dovrà essere compilato l’apposito quadro RF o RG e/o RD e/o RE.

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel presente regime è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione.

L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa, tanto per i redditi derivanti dall’esercizio di arti o professione, che per quelli d’impresa.

Le istruzioni al quadro LM specificano cosa va indicato tra i componenti positivi di reddito (rigo LM2) e i componenti negativi di reddito (rigo LM5).

In particolare a rigo LM2 (totale componenti positivi) va indicato:

• l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, costituito dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

  • l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Tali compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde e al lordo (invece) della maggiorazione del 4%.
  • l’ammontare delle sopravvenienze attive realizzate;
  • l’ammontare delle plusvalenze attive conseguite. In particolare:

– l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 Tuir, afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi;

– l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali determinate ai sensi dell’art. 54, commi 1-bis e 1-ter, Tuir, afferenti i beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. Le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso e mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e vanno indicate nel rigo LM5 (totale componenti negativi);

  • l’ammontare degli altri componenti positivi incassati nel presente periodo d’imposta, che concorrono a formare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

E’ importante precisare che, in applicazione del principio di cassa, la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime dei minimi sarà pari all’intero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo. In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli articolo 86 e 101 Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo.

Nel rigo LM5 (totale componenti negativi), va invece indicato l’ammontare:

  • degli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel presente periodo d’imposta;
  • delle spese relative a beni ad uso promiscuo che, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR, sono deducibili nella misura del 50% dell’importo corrisposto. Per i contribuenti che adottano il presente regime si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia: pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50%;
  • dei canoni di leasing pagati nel presente periodo d’imposta. Si precisa che detti canoni sono integralmente deducibili, salvo la limitata deducibilità se relativi a beni promiscui;
  • delle spese per omaggi, vitto e alloggio. Dette spese possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato se inerenti all’esercizio dell’attività;
  • del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel presente periodo d’imposta;
  • delle sopravvenienze passive realizzate nel presente periodo d’imposta;
  • delle altre spese sostenute nel presente periodo d’imposta.

Si precisa infine che, dal reddito così determinato (differenza tra componenti positivi e negativi), si devono dedurre per intero i contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.