4 Giugno 2014

Il rating di legalità agevola l’accesso al credito bancario

di Luigi Scappini
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L’articolo 5-ter del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012 ha introdotto nel nostro sistema l’istituto del rating di legalità che si va a innestare in un quadro di norme che hanno lo scopo di contrastare fenomeni di illegalità delle imprese. Tale sistema consiste in un regime premiale in sede di concessione di finanziamenti da parte delle P.A. e di accesso al credito bancario.

La disciplina, che si completa a mezzo del decreto n. 57 del 20 febbraio 2014 e della delibera dell’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) n. 24075 del 14 novembre 2012, è stata oggetto di analisi da parte di Assonime con la circolare n. 16 del 16 maggio 2014.

Soggetti interessati sono, ai sensi dell’articolo 5-ter richiamato le “imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza”.

La delibera AGCM, all’articolo 1 delimita ulteriormente l’ambito di applicazione, precisando che l’impresa deve essere intesa quale soggetto individuale o collettivo, avente almeno una sede operativa, intesa quale luogo ove materialmente viene svolta l’attività produttiva di beni o quella di scambio di beni e/o servizi, nel territorio nazionale.

Ai fini della verifica del requisito relativo al il fatturato minimo esso deve risultate dall’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente a quello in cui viene richiesto il rating di legalità.

La delibera introduce un’ulteriore requisito consistente nell’obbligo di iscrizione da almeno un biennio nel Registro delle Imprese, con la conseguenza che risultano escluse le sedi operative di imprese estere che non hanno una rappresentanza stabile in Italia in quanto per essere non è prevista l’iscrizione al Registro ma solamente quella al REA.

La delibera AGCM, ai successivi articoli 2 e 3, individua i requisiti che devono essere rispettati, distinguendoli tra quelli imprescindibili e quelli che permettono il conseguimento di un punteggio migliore, infatti, il rating viene espresso in stellette assegnate che variano da un minimo di una a un massimo di tre.

Il primo gruppo di requisiti base è dato da:

  1. assenza di condanne penali a carico dell’imprenditore e dei vertici aziendali (articolo 2, comma 2, lettere a e b – il requisito, per quanto attiene le imprese individuale deve essere verificato in riferimento al titolare e al direttore tecnico, mentre nella fattispecie di impresa collettiva agli amministratori, al direttore generale e a quello tecnico, al rappresentante legale e ai soci, sia persone fisiche che giuridiche. È ostativa anche la condanna o l’ordinanza cautelare non definitiva;
  2. assenza di condanne a carico dell’impresa ex D.Lgs. n. 231/2001 (articolo 2, comma 2, lettera c);
  3. assenza di condanne definitive per gravi illeciti in materia antitrust (articolo 2, comma 2, lettera d) – in questo caso, a differenza dei precedenti, è causa ostativa la definitività del procedimento di accertamento o di condanna nel biennio antecedente la richiesta di rating, con la conseguenza che la domanda può essere presentata in caso di pendenza di giudizio;
  4. assenza di accertamenti definitivi di maggior reddito (articolo 2, comma 2, lettera e);
  5. assenza di accertamenti definitivi per violazioni in tema di salute e di diritti dei lavoratori (articolo 2, comma 2, lettera f);
  6. effettuazione di pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di 1.000 euro esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciabili (articolo 2, comma 2, lettera g);
  7. assenza di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui il soggetto richiedente è o è stato beneficiario e per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, diventati inoppugnabili o confermati con una sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating (articolo 2, comma 2, lettera h) e
  8. assenza di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità (articolo 2, comma 3).

In deroga ai requisiti richiesti ai bullets 1, 2 e 3, il successivo comma 4 dell’articolo 2, stabilisce che le imprese oggetto di condanna si “redimono” decorsi 5 anni dalla definitività del provvedimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a e b se nei confronti dei soggetti interessati non sia iniziata l’azione penale ex articolo 405 c.p.p., non siano state adottate misure cautelari o preventive e non siano stati emessi provvedimenti o sentenze ex articolo 2 della delibera AGCM in commento. Nel caso di condanne per reati ex D.Lgs. n. 213/2001, non devono essere state emesse sentenze di condanna e l’impresa deve dimostrare la dissociazione dell’allora struttura rea.

Rispettati i requisiti di cui sopra, l’impresa ottiene una stelletta, mentre per poter arrivare al massimo previsto di 3, devono essere rispettati ulteriori parametri così individuati:

  • rispetto del protocollo di legalità di Confindustria;
  • tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori ai 1.000 euro;
  • sistemi di compliance aziendale:
  • processi di Corporete Social Responsabilitiy;
  • iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa e
  • adesione a un codice di autodisciplina.

Nello specifico, ogni tre ulteriori requisiti rispettati si ottiene una stelletta aggiuntiva.

Nulla viene detto in merito all’ipotesi per cui, ad esempio, l’impresa ottenga una stelletta e nel corso del biennio si adegui ad altri 3 requisiti aggiuntivi. La domanda da porsi è se sia possibile ottenere la seconda stelletta.

Una volta ottenuto il rating di legalità esso dura per un biennio ed è rinnovabile come, del resto, l’AGCM può procedere alla sospensione dello stesso nel caso di:

  • rinvio a giudizio o adozione di una delle misure cautelari personali o patrimoniali di cui all’articolo 2 della delibera;
  • adozione del provvedimento per violazione dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d, e, f e h e lo stesso sia stato contestato.