14 Maggio 2016

Il quadro RU di Unico SC: il credito d’imposta “ricerca e sviluppo”

di Federica Furlani
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Nel quadro RU del modello Unico SC 2016 fa la sua comparsa il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, istituito dall’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, come sostituito dall’articolo 1, comma 35, Legge 190/2014, che interessa le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019.

Con riferimento al modello dichiarativo relativo al 2015, va fatto, pertanto, riferimento alle spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2015, per i soggetti solari.

Il credito d’imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni, a condizione che la spesa complessiva ammissibile effettuata in ciascun periodo d’imposta agevolato ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

  1. spese relative a personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 annesso al decreto;
  2. spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2015;
  3. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  4. competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

La misura del credito d’imposta differisce a seconda della tipologia di spesa: nei primi due casi elencati sopra (1. e 2.) risulta pari al 50% della spesa incrementale, ovverosia della differenza tra la spese sostenuta nel periodo di imposta e la media annuale riferita alla stessa tipologia di spese (ovvero del minor periodo dalla data di costituzione); negli altri due casi (3. e 4.) pari al 25% sempre della spesa incrementale.

Con decreto MEF 27.05.2015 sono state disciplinate le modalità applicative dell’agevolazione; con la recente circolare 5/E/2016 sono stati forniti importanti chiarimenti relativamente all’ambito di applicazione e alle modalità di calcolo del credito.

Il credito è fruibile in forma “automatica”, ossia senza alcuna richiesta di concessione o autorizzazione amministrativa, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese agevolabili. Il relativo codice tributo è il codice “6857” operativo a decorrere dal 1.1.2016.

Al credito d’imposta non si applicano inoltre i limiti di utilizzo previsti dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (250.000 euro), né il limite generale di compensabilità di cui all’artcolo 34 L. 388/2000 (700.000 euro).

Il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, e anche nel quadro RU dei modelli relativi ai periodi di imposta successivi per indicarne l’utilizzo.

Il codice credito individuato per il bonus ricerca e sviluppo nel modello Unico 2016 è il codice “B9”.

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Inserendo nella casella codice credito il codice B9, nella sezione potranno essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5 colonna 3 (in cui andrà indicato l’importo del credito), RU10 e RU12.