12 Maggio 2016

Il quadro RJ di Unico 2016: il reddito delle imprese marittime

di Federica Furlani
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Il quadro RJ del modello Unico SC 2016 è dedicato alle “Regole di determinazione del reddito della base imponibile per alcune imprese marittime”, ovverosia quelle imprese che, esercitando determinate attività con l’utilizzo di navi che soddisfano certi requisiti, possono optare, ai sensi degli articoli da 155 a 161 del Tuir, per un regime opzionale di determinazione forfetaria della base imponibile (c.d. tonnage tax).

Le disposizioni attuative di tale regime sono state dettate dal D.M. 23 giugno 2005 e ulteriori approfondimenti sono contenuti nella circolare 72/E/2007.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo e oggettivo, possono fruire del regime speciale

  • le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato,
  • nonché le società e gli enti non residenti con stabile organizzazione in Italia,

che esercitano un’attività di impresa derivante dall’utilizzo in traffico internazionale di navi:

  • iscritte nel Registro Internazionale di cui al D.L. 457/1997;
  • con un tonnellaggio superiore a 100 tonnellate di stazza netta;
  • utilizzate per le seguenti attività: trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti off-shore ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare (rilevano anche le attività accessorie di cui all’articolo 6, comma 2, D.M. 23.6.2005, se direttamente connesse, strumentali e complementari alle medesime attività);
  • armate direttamente oppure prese a noleggio (in tal caso il tonnellaggio non deve essere superiore al 50% di quello complessivamente utilizzato).

L’opzione per il regime di tonnage tax va espressa direttamente in sede di dichiarazione nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla, mediante compilazione dell’apposita sezione del quadro OP.

OP1-1.png

In particolare, nel rigo OP1 (“Tipo di comunicazione”) vanno barrate le caselle in funzione della tipologia di comunicazione effettuata:

  • la colonna 1 (“Opzione”), in caso di esercizio, per la prima volta, dell’opzione ai sensi dell’articolo 3 del decreto;
  • la colonna 2 (“Rinnovo”), in caso di rinnovo dell’opzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto.

I righi OP2 e seguenti, colonne 1 e 2, vanno compilati indicando il codice fiscale delle società del gruppo per le quali trova applicazione il regime di “tonnage tax” e sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali, può essere rinnovata e va esercitata per tutte le navi aventi i requisiti elencati sopra, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ..

Le società che optano per la “tonnage tax” determinano il reddito in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave, il quale è calcolato applicando i seguenti importi fissi per scaglioni di tonnellaggio netto.

Tonnellate di stazza netta

Reddito giornaliero:   

€ per tonnellata

fino a 1.000

0,009

da 1.001 a 10.000

0,007

da 10.001 a 25.000

0,004

da 25.001

0,002

Non devono essere computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di manutenzione, riparazione ordinaria e straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave, nonché i giorni in cui la nave è in disarmo temporaneo.

Dall’imponibile determinato come sopra non è ammessa alcuna deduzione; tuttavia i componenti positivi e negativi relativi alle attività rientranti nel reddito forfetario riferiti ad esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in esercizi successivi (ad esempio la rateizzazione plusvalenze) sono sommati algebricamente all’imponibile forfetario.

Il quadro RJ del modello Unico, che va compilato – appunto – dai soggetti che hanno optato per il regime della tonnage tax, si compone di tre sezioni:

  • sezione I – dedicata alla determinazione del reddito imponibile;
  • sezione II – dedicata alla determinazione del pro-rata di deducibilità;
  • sezione III – dedicata ai valori civili e fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo.