28 Maggio 2014

Il Punto sul Concordato Preventivo nel convegno alla Gran Guardia a Verona

di Comitato di redazione
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Lunedì 26 maggio si è tenuto a Palazzo della Gran Guardia a Verona il convegno sul Concordato preventivo con riserva ed in continuità, organizzato da Euroconference e con la partecipazione di Erede Bonelli Pappalardo e di SLT – Studi Legali e Tributari di Verona.

Si è fatto il punto sull’utilizzo di questo strumento concorsuale, che riformulato quasi completamente nel settembre 2012, costituisce una potenzialmente un’efficace opzione di risanamento per aziende in crisi, che abbiano la capacità di percepire il pericolo con sufficiente tempismo.

Nel 2014 i dati Cerved confermano che il tempo della sofferenza per le imprese italiane è lungi dall’essere alla fine. E’ pur vero che il trend è migliorato, nel senso che l’aumento di fallimenti (3.800 nel primo trimestre 2014 – dati Cerved – Osservatorio sui Fallimenti) non è più in doppia cifra, ma “solo” del 4,6%, e tuttavia il momento dell’inversione di tendenza non è ancora arrivato.

Nel corso del convegno è stato evidenziato come il numero dei fallimenti sia sempre troppo elevato rispetto al ricorso a concordato preventivo o ad altri strumenti meta-concorsuali come l’accordo di ristrutturazione. Solo queste soluzioni, tranne casi rari, possono evitare la morte di un’attività, favorendone invece il risanamento. Rimane quindi di estrema attualità la discussione, per verificare per quali aspetti debbano essere affinati, se una così grande parte delle imprese in crisi non riesce ad evitare il fallimento.

Questione quindi molto attuale, tra integrazioni normative e interpretazioni giurisprudenziali che impongono una evoluzione quasi quotidiana, e spesso purtroppo tutt’altro che univoca. Eppure lo strumento del concordato preventivo è potentissimo. Tecnicamente potrebbe essere utilizzato molto più frequentemente di quanto accade, diminuirebbero i fallimenti e aumenterebbero i risanamenti, creando nel poco o nel tanto continuità di lavoro per dipendenti e fornitori, che di questo in realtà hanno bisogno, con indubbio vantaggio generale anche per il tessuto economico.

Su questi temi si sono confrontati i relatori intervenuti, a partire dal punto sull’operatività del concordato in continuità, per proseguire approfondendo temi procedurali e di dettaglio, estremamente interessanti.

Il concordato il continuità, ha riferito il dott. Claudio Ceradini, Major Partner di SLT – Studi Legali e Tributari di Verona, patisce sotto due aspetti, il primo di carattere ambientale, il secondo normativo e giurisprudenziale. Lo strumento non è ancora sufficientemente acquisito dagli operatori, professionisti ed imprenditori insieme, che tendono ad associare alla parola scenari necessariamente infausti, simili al fallimento. Chi entra in concordato soffre quindi di cali di attività dovuti anche, e forse soprattutto, all’aspetto psicologico che induce i clienti a rivolgersi altrove. Sotto altro versante, fornitori e finanziatori tendono a loro volta a limitare il loro coinvolgimento con il debitore in concordato in continuità, e questa volta la psiche c’entra poco. La solidità dell’obbligazione contratta in prenotazione ed in esecuzione del piano dal debitore, oscilla pericolosamente oggi, tra la prededuzione e il chirografo, per effetto sia della interpretazione autentica che il Decreto Salva Italia ha voluto, forse non serviva e non ve n’erano nemmeno i presupposti, sia anche per le indicazioni giurisprudenziali che, soprattutto in alcuni Tribunali, stupiscono.

In queste condizioni, il fabbisogno finanziario del debitore esplode e la copertura diventa difficile, quasi impossibile, con buona pace della continuità, che rimane ad oggi una soluzione riservata ad occasioni troppo rare. Ed è un vero peccato.

Entrando negli aspetti processuali, sulla questione della contestuale presenza della istruttoria prefallimentare e del ricorso per ammissione al concordato preventivo, la Prof.ssa Ilaria Pagni, ordinario di Diritto Processuale Civile, ha sintetizzato gli aspetti salienti. L’indicazione più frequente che proviene dai Tribunali è che si conceda al debitore termine, affinché prenda corpo la proposta concordataria, e tuttavia non possono sottacersi anche interpretazioni più restrittive, ma minoritarie secondo cui la domanda di concordato in pendenza di istruttoria fallimentare dovrebbe considerarsi inammissibile (Milano, Monza e Terni), pur se nella misura in cui sia abusiva, e quindi dilatoria.

La questione è tutt’altro che banale, dovendosi considerare i due procedimenti processualmente del tutto autonomi e non trovando alcun appiglio normativo il tentativo di inibire l’istruttoria.

Dalla procedura alla operatività, l’avv. Vittoria Giustiniani, socio di Bonelli Erede Pappalardo, ha affrontato gli aspetti più delicati della disciplina dei contratti pendenti, che rispetto alla disciplina in vigore prima della riforma del 2012 prevedono oggi una regolamentazione pur sintetica, ma essenziale nell’economia della procedura. A tutela del ceto creditorio, si prevede la possibilità di sospensione o scioglimento, con eventuale indennizzo in moneta concorsuale. Il pregiudizio del contrente in bonis trova giustificazione negli interessi superiori tutelati.

Proseguendo nella operatività, il prof. Marco Arato, socio di Bonelli Erede Pappalardo, ha approfondito il tema degli atti compiuti dal debitore in prenotazione e del pagamento dei crediti anteriori, maturati prima dell’accesso alla procedura. Il debitore anche in quella delicata fase può compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti straordinari ed urgenti è richiesta l’autorizzazione del giudice, come previsto dagli art. 167 in corso di procedura e 161, co. 7, in fase prenotativa.

La nomina dei consulenti è atto di ordinaria amministrazione, e la Cassazione, con pronuncia n. 6031/2014, precisa in modo univoco che il vantaggio per i creditori, che qualifica il contributo dei professionisti, deve essere rilevato non a posteriori, e secondo parametri di cui non si conosce il contenuto come ha sostenuto con sentenza dell’11 marzo 2014 il Tribunale di Vicenza, ma già e solo per il fatto che l’accesso alla procedura cristallizza il passivo ed anticipa gli effetti tutelanti per il ceto creditorio, tra cui i termini della revocatoria.

L’avv. Vittorio Lupoli, socio di Bonelli Erede Pappalardo, ha ribadito il connubio naturale ed indissolubile tra continuità e prededuzione. L’art. 111 distingue la prededuzione atipica (obbligazioni assunte in occasione o in funzione della procedura, finanziamenti ex art. 182quinquies e quater, obbligazioni di cui all’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 161 LF, correttamente posti in essere), da quella tipica, riconosciuta in forza di disposizioni di legge. Il Decreto Salva Italia ha aggiunto tre condizioni per il riconoscimento della prededuzione: (i) che la proposta finale sia presentata entro il termine, (ii) che la procedura sia ammessa ex 163 LF, e (iii) che vi sia consecutio. La consecutio pare essere rigida, diversa da quella cui un certo orientamento di legittimità e di merito (Cass. 18437/2010, 9289/2010 e Corte d’Appello di Genova, depositata il 9 gennaio 2014). La buona notizia è che la Cassazione è recentemente di nuovo intervenuta, con pronuncia del 14 marzo 2014 n. 6031, confermando le interpretazioni del 2010, in cui la consecutio trovava riferimento più nella identità della fattispecie di insolvenza che nella autonomia della procedure.

Ha poi chiuso le relazioni l’avv. Passalaqua, socio di Bonelli Erede Pappalardo, che ha riferito di una fattispecie operativa, il concordato di gruppo, che costituisce modalità non prevista dalla legge ma che ha trovato applicazione recente. L’operazione consiste nel conferimento, risolutivamente condizionato all’omologa, in nuova società in nome collettivo di attivo e passivo di tutte le società coinvolte. La criticità è costituita dalla forzata confusione di diversi ed autonomi patrimoni, che confluendo nella nuova società concorrono indistintamente alla liquidazione. L’operazione appara estremamente critica, mentre la formula adottata ad esempio nel caso Parmalat, che ha previsto l’assegnazione ai creditori di azioni poi soggette a quotazione, nel rispetto una sorta di recovery ratio, ha consentito l’assegnazione ad ogni categoria di creditori di valori rispettosi del “proprio” concordato.

A conclusione del pomeriggio il dott. Alberto Mion, Presidente dell’ODCEC di Verona, ha moderato la tavola rotonda cui ha partecipato il Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Verona, dott. Fernando Platania. Il dott. Platania ha commentato, fornendo il suo contributo personale, i diversi aspetti approfonditi nel corso del pomeriggio, evidenziando come un diverso approccio normativo, basato sui principi e non sulla minuta regolamentazione, consentirebbe maggiore linearità di applicazione e minimizzerebbe i contrasti interpretativi.