16 Febbraio 2015

Il perfezionamento delle notifiche dirette

di Luigi Ferrajoli
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La disciplina della notificazione degli atti del processo dinanzi alle Commissioni tributarie soggiace a una compiuta regolamentazione, rinvenibile negli articoli 16 (quanto alle modalità) e 17 (contenente alcune regole particolari in relazione al luogo in cui effettuare la notifica) del D. Lgs. n. 546/1992.

In base al comma 3 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992 sia le parti private che l’Ufficio possono eseguire le notificazioni “anche direttamente (cosiddetta notificazione “diretta”, cioè senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore) a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto…”.

Con la sentenza n. 22932/14, la Corte di Cassazione si è occupata di una vicenda in cui un contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dal Consorzio per la Bonifica con la quale gli veniva richiesto il pagamento degli oneri consortili per l’anno 2010; la Commissione Tributaria Provinciale adita accoglieva il ricorso.

In sede di gravame, la Commissione Tributaria Regionale, riformando integralmente la pronuncia di primo grado, accoglieva l’appello proposto dal Consorzio sostenendo che quest’ultimo aveva dimostrato sia l’esecuzione delle opere sia la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

Il contribuente, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione avverso tale decisione eccependo la nullità della sentenza sia per la mancata costituzione del contraddittorio in assenza di notifica dell’atto di impugnazione all’appellata, sia per il mancato deposito dell’originale della ricevuta di ritorno del ricorso da parte dell’appellante, a conferma della notifica dell’atto di appello, ai sensi dell’art.16, comma 3, dell’art.20, comma 2, dell’art.22, commi 1 e 2 e dell’art. 53, comma 2 del D.Lgs n. 546/1992.

In relazione al primo motivo, nello specifico, il ricorrente aveva eccepito che la notifica dell’atto di appello eseguita direttamente a mezzo raccomandata dal Consorzio doveva considerarsi inesistente in ragione del fatto che, all’esito della compiuta giacenza conseguente l’assenza del destinatario nel domicilio eletto, il plico non veniva ritirato dall’interessato.

Secondo il ricorrente, infatti, il processo tributario sarebbe privo di una norma analoga a quella prevista dall’art. 8 della L. n. 890/1982, prevista nell’ordinamento civile, la quale prevede espressamente che “il plico postale debba ritenersi notificato decorsi dieci giorni dall’avvenuto deposito e dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito”, e, pertanto, il semplice deposito presso l’ufficio postale e la successiva compiuta giacenza dell’atto di appello non implicherebbero necessariamente la perfezione della notifica. Non solo: il ricorrente sosteneva che il Consorzio all’atto di costituzione avrebbe dovuto obbligatoriamente depositare “l’originale dell’avviso di ricevimento così come notificato.”

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22932/14, riprendendo un principio giurisprudenziale già consolidato, ha rilevato che la notifica “diretta” a mezzo posta, pur costituendo una forma speciale rispetto alla notifica tradizionale a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, in assenza di specifiche disposizioni, deve essere considerata regolare in seguito al compimento di tutte le formalità prescritte dalla Legge n. 890/1982 (Cass. Civ. n.11647/01 e n.7608/00).

In relazione al deposito dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato, la Suprema Corte, riprendendo il proprio precedente orientamento, ha inoltre statuito che “tale deposito non rientra nel procedimento di notifica diretta, perché dall’esame dell’articolo 22, co.1. D.Lgs. n.546/92 si evince cheil ricorrente, entro il precisato termine a pena d’inammissibilità, deve depositare la fotocopia della ricevuta … della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”. Pertanto il deposito dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato rileverebbe esclusivamente come prova indispensabile a stabilire il perfezionamento della notifica. Ne consegue che, anche nel processo tributario, la mancata produzione di tale avviso comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione” (Cass. Civ. n.16354/07 e n.16572/11).

Nel caso in oggetto, la notifica “diretta” a mezzo posta dell’atto di appello era stata eseguita correttamente nelle forme previste dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 890/1982; in particolare, l’avviso di ricevimento depositato dal Consorzio attestava sia l’irreperibilità del contribuente presso il domicilio eletto, sia la spedizione dell’avviso di giacenza del plico raccomandato, sia la compiuta giacenza dello stesso presso l’Ufficio Postale.

 


Temi questioni contenzioso tributario
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