23 Aprile 2014

Il nuovo Regolamento per gli aiuti “de minimis”

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

L’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE limita la possibilità degli Stati comunitari di procedere all’erogazione di forme agevolative nei confronti di determinati settori, con il preciso fine di non permettere alle singole sovranità di incidere sulla libera concorrenza e sugli scambi all’interno dell’Unione Europea.

In questo contesto si collocano i cd. aiuti “de minimis che, in ossequio a quanto previsto al successivo articolo 109, consistono in forme di supporto a determinati settori produttivi che non sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108 sempre TFUE in quanto hanno una dimensione quantitativa tale che si ritiene non possano incidere sulle dinamiche di mercato.

La Commissione Europea, con il Regolamento n.1407/2013, approvato il 18 dicembre 2013 e pubblicato sulla GUUE del successivo 24 dicembre 2013 ha rinnovato la disciplina, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per tutto il periodo 2104-2020, a detti aiuti “de minimis”.

I primi due articoli del Regolamento delimitano da un punto di vista soggettivo e oggettivo l’accesso ai suddetti aiuti.

Possono accedere agli aiuti “de minimis” le imprese intese come “qualsiasi entità che eserciti attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”.

Si considerano, ai sensi dell’articolo 2, quali imprese uniche l’insieme delle imprese fra le quali sussiste almeno una di queste condizioni:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Sono, per espressa previsione normativa di cui all’articolo 1, esclusi dalla regola “de minimis” gli aiuti concessi alle imprese operanti tra gli altri nei seguenti settori:

  1. pesca e acquacoltura di cui al Regolamento n.104/2000;
  2. produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE e con esclusione di quelli relativi alla pesca e acquacoltura;
  3. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nel caso in cui alternativamente: l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

La trasformazione di un prodotto agricolo consiste in qualsiasi trattamento in cui il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo. Sono escluse dal concetto le operazioni che si rendono necessarie per preparare il prodotto, sia esso animale o vegetale, per la prima vendita. La commercializzazione consiste nella detenzione o esposizione di un prodotto al fine della vendita, consegna o immissione sul mercato. Non rientra nel concetto di commercializzazione la prima vendita effettuata dal produttore primario nei confronti di soggetti operanti nel settore della trasformazione, come qualsiasi attività avente il fine di preparare il prodotto per la prima vendita. Il produttore primario mette in atto un’operazione di commercializzazione nell’ipotesi in cui proceda alla cessione dei beni prodotti a consumatori finali in locali separati riservati a tale scopo.

L’esclusione per detti soggetti non è tuttavia assoluta in quanto è previsto, sempre all’articolo 1, che nell’ipotesi in cui un’impresa operi non solo in uno di detti settori, ma anche in altri che non rientrano nel campo di esclusione, gli aiuti “de minimis” sono ammessi a condizione che lo Stato garantisca, per mezzo ad esempio della separazione delle attività o la distinzione dei costi, che detti aiuti vengono fruiti solamente dalle attività ammesse.

Le imprese che soddisfano i requisiti sopra delineati possono accedere agli aiuti “de minimis” nella misura massima, stabilita dal successivo articolo 3, di euro 200.000 nell’arco di 3 esercizi finanziari.

Tale importo si dimezza a euro 100.000 nell’ipotesi di impresa unica operante nel trasporto delle merci su strada, con l’ulteriore precisazione che gli aiuti non possono essere utilizzati per l’acquisto dei mezzi di trasporto. Anche in questo caso è previsto l’accesso al massimale di euro 200.000 in ipotesi di esercizio anche di altre attività oltre a quella di trasporto e alla condizione di separazione delle attività.

Il periodo preso a riferimento, che decorre dal momento in cui viene concesso il diritto a ricevere l’aiuto a prescindere dall’effettiva erogazione, è su base mobile nel senso che nell’anno di erogazione degli aiuti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, si dovrà avere riguarda a quanto eventualmente assegnato nel biennio finanziario precedente.

Da ultimo, ai fini del calcolo del massimale, l’importo degli aiuti è espresso in sovvenzione diretta in denaro, al lordo di imposte e oneri. L’erogazione rateizzata comporta l’attualizzazione al valore al momento dell’erogazione. L’eventuale superamento del massimale comporta che nessuna delle nuove misure di aiuto possa considerarsi “de minimis”.