19 Maggio 2016

Il diritto di voto ai minorenni

di Guido Martinelli
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Una recente decisione della Commissione Tributaria Regionale Veneto (Sez. XXIV, sentenza 20.01.2016, n. 134) offre alcuni interessanti spunti in merito al ruolo e ai diritti degli associati minorenni all’interno di una associazione sportiva.

A seguito di un avviso di accertamento a carico di un sodalizio dilettantistico, al quale la Guardia di Finanza contestava la prevalente natura commerciale in quanto “non vi sarebbe stata una reale partecipazione dei soci alla vita associativa né alla gestione associativa limitandosi gli stessi a versare un corrispettivo a fronte delle prestazioni ricevute (lezioni di ballo)”, l’associazione ricorreva sostenendo, tra l’altro, la regolarità degli adempimenti statutari, in particolare in ordine al libro soci ed alle assemblee, osservando inoltre che gli associati erano, tranne gli istruttori, tutti minorenni con conseguente liceità della non partecipazione alle assemblee ed al consiglio direttivo.

Il Giudicante di primo grado respingeva il ricorso motivandolo, essenzialmente, sulla circostanza della mancata partecipazione alle assemblee degli associati minorenni.

Ricorre l’associazione eccependo la regolarità degli adempimenti posti in essere e “quanto alla problematica dei soggetti associati, quasi tutti minorenni, in base allo statuto i minorenni non hanno diritto di voto e non possono essere eletti negli organi sociali. Non ha senso sostenere come fa l’ufficio, che i minori avrebbero dovuto essere rappresentati dai genitori”.

Il Giudice di appello rigetta l’ipotesi, svolta dall’Ufficio, per cui i minori dovessero essere rappresentati dai genitori e, constatato che gli adempimenti formali risultavano tutti regolarmente eseguiti (convocazione delle assemblee, rendiconti, dichiarazioni fiscali) e che: “dall’esame dei conti bancari non risulta che i dirigenti abbiano prelevato utili in lesione della condizione base di non lucratività dell’ente” accoglie il ricorso del contribuente.

Sottolineato, con favore, il pronunciamento che privilegia l’aspetto sostanziale che giustifica l’agevolazione fiscale, ossia la finalità non lucrativa rispetto agli adempimenti formali, appare opportuna una riflessione sul rapporto, sotto il profilo giuridico, che lega un minorenne con l’associazione di appartenenza. Non vi è dubbio che il vincolo associativo presuppone l’adesione ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo e, pertanto, l‘adesione a una Asd da parte di un minore, pur ammissibile per espressa previsione statutaria, non può da questi essere autonomamente perfezionata. Siamo, infatti, in presenza di un contratto che, al fine della relativa conclusione, presuppone la capacità di agire in capo ai contraenti ai sensi dell’articolo 2, cod. civ.. Il minore non dispone di capacità di agire in quanto questa si acquisisce con il compimento della maggiore età.

Pertanto, occorre la rappresentazione dei genitori, congiuntamente o di quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 320 cod. civ..

In forza di tale rappresentanza il contratto viene concluso in nome e per conto del minore che diventa associato e, di conseguenza, partecipa a pieno titolo alla attività della associazione sportiva dilettantistica.  Si può porre il problema se l’adesione ad una associazione faccia o meno parte degli atti di ordinaria amministrazione che possano essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Non vi è ombra di dubbio, infatti, che il minore abbia la facoltà di compiere quegli atti legati all’esercizio dei diritti e libertà fondamentali della persona (articolo 2 Costituzione), tra cui rientra anche il diritto/libertà di associarsi riconosciuto dalla Costituzione (articolo 18) a tutti i cittadini e, quindi, anche ai minori di età.

È altrettanto legittimo limitare il diritto di voto e il diritto a essere eletti alle cariche sociali ai soli associati maggiorenni.

Poiché il diritto di voto e il diritto a essere eletti alle cariche sociali sono prerogative del soggetto che ha ottenuto lo status di associato, i genitori, quantunque rappresentino legalmente il minore, non possono esercitare tali diritti, perché non sono associati.

Si pone il problema, invece, se l’associazione, ferme le modalità di ammissione sopra evidenziate, in assenza di diversa previsione statutaria, possa ammettere al voto i minorenni (che, comunque, hanno sicuramente il diritto di essere convocati e di partecipare alle assemblee).

Il problema va visto, con particolare interesse, proprio in quelle situazioni, come quella della fattispecie su cui si è pronunciata la Commissione Tributaria Regionale, in cui l’associazione ha un ristretto numero di associati maggiorenni, solitamente gli istruttori, e una cospicua presenza di minorenni.

Il diritto di intervento in assemblea va considerato diretta esplicazione della libertà di associazione e, quindi, discende in capo al minore per il solo effetto della ammissione come associato. Analogo ragionamento potrebbe essere fatto per il diritto di voto anche se le responsabilità connesse (con specifico riferimento, ad esempio, alle deliberazioni di approvazione di bilancio o di assunzione di rilevanti impegni economici per l’associazione) portano a ritenere che legittima ne appare l’esclusione.

Appare sicuramente da escludersi, invece, il diritto all’elettorato passivo (ossia la possibilità di essere eletto come componente degli organi direttivi della associazione), in quanto questo può comportare il compimento di veri e propri atti giuridici. Anche in questo caso non appare comunque possibile che la partecipazione all’organo direttivo possa avvenire attraverso uno dei genitori in quanto diritto personalissimo dell’eletto.