27 Giugno 2014

Il credito per le patrimoniali estere

di Ennio VialVita Pozzi
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E’ tempo di IVIE e IVAFE e con esse emerge il problema di calcolare il credito a fronte delle patrimoniali pagate all’estero. Sul punto si deve rilevare come la normativa interna sia particolarmente liberale. L’art. 19 del D.L. 201/2011, infatti, ammette il credito per i tributi versati all’estero sia in relazione all’IVIE che all’IVAFE.

La norma è tuttavia scarna in quanto si limita a precisare che il credito è ammesso a fronte dell’imposta versata. Il comma 16, in particolare, stabilisce che dall’Ivie si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.

Ora, l’espressione “versata” non brilla per chiarezza, in quanto non si capisce se si debba seguire un principio di pura cassa (alla stregua di quello che accade in ambito nazionale in relazione alla deduzione del 10% dell’Irap), oppure un principio di competenza con la condizione che il versamento avvenga entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi (analogamente a quanto accade per le imposte dirette).

Si potrebbe avanzare anche una terza tesi, secondo cui il credito è scomputabile solo in base ad un principio che richiede contestualmente la competenza e la cassa. Le condizioni aberranti di una simile impostazione sono evidenti: il contribuente potrebbe dedursi il credito solo se la patrimoniale estera viene versata in corso d’anno come la nostra IMU, mentre risulterebbe irrimediabilmente perso se la patrimoniale fosse liquidata l’anno successivo come la nostra IVIE.

La C.M. 28/E/2012, laddove chiarisce che “dall’IVIE dovuta per il 2011 si scomputa l’imposta patrimoniale pagata all’estero nel medesimo anno”, sembra orientarsi verso la prima soluzione proposta ossia quella di uno scomputo secondo un principio di cassa puro.

Analoghe indicazioni, inoltre, sono fornite in relazione all’IVAFE.

Al riguardo, tuttavia, la C.M. 28/E/2012 precisa che, qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero.

In tali casi, per queste ultime, può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

In sostanza, l’Amministrazione è perfettamente consapevole che le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, ove prevedono una disciplina delle imposte patrimoniali, riservano la potestà impositiva della patrimoniale relativa alle attività finanziarie esclusivamente al Paese di residenza del soggetto titolare dell’investimento.

Tale circostanza vale ad escludere la computabilità del credito di imposta nel nostro Paese.

Un ulteriore profilo di criticità attiene alla indicazione delle imposte estere scomputabili.

Sul punto si ricorda che la C.M. 28/E/2012 contiene un elenco alquanto dettagliato delle patrimoniali dovute negli altri Paesi comunitari oltre alla Norvegia e all’Islanda. Manca solo la Croazia che all’epoca non aveva ancora fatto il suo ingresso nella UE.

La circolare, inoltre, affronta anche il caso degli immobili extracomunitari, proponendo, a titolo non esaustivo, le seguenti fattispecie:

  • per gli immobili situati negli Stati Uniti, la Real property tax;
  • per gli immobili in Argentina, la Impuesto inmobiliario;
  • per gli immobili in Svizzera, l’Imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l’Imposta immobiliare;
  • per gli immobili in Russia, la Tassa sulla proprietà delle persone fisiche, Nalog na imuschestvo fizicheskih litz.

Un ulteriore profilo di criticità emerge nel caso in cui la patrimoniale estera sugli immobili sia dovuta dal nudo proprietario. In questo caso lo scomputo di tale tributo appare impossibile atteso che l’Ivie, analogamente all’IMU, è dovuta dall’usufruttuario.