27 Aprile 2015

Il calcolo del valore della lite ai fini del CU

di Luigi Ferrajoli
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A distanza di quasi quattro anni dall’introduzione, da parte del D.L. n. 98/2011, dell’obbligo di pagamento del contributo unificato nel contenzioso tributario, vi sono ancora dubbi relativamente al calcolo della somma da versare in particolari ipotesi, cui la giurisprudenza di merito ha dato risposte contrastanti.

Sin dall’entrata in vigore del predetto obbligo, gli operatori del settore avevano evidenziato numerosi profili di perplessità in ordine alla determinazione del valore della lite in caso di impugnazione di più atti impositivi o ancora in caso di proposizione di appello incidentale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare n. 1/DF del 21.09.2011 aveva fornito indicazioni in ordine ad alcuni aspetti applicativi, tuttavia tali chiarimenti non avevano dipanato tutti i dubbi sollevati avanti alle Segreterie delle Commissioni tributarie, i cui funzionari sono tenuti alla verifica della congruità della dichiarazione di valore presente negli atti depositati, oltre che dell’effettivo pagamento del contributo unificato, ex art. 15 comma 1 D.P.R. n. 115/2002.  

E’ quindi nuovamente intervenuto il MEF con la direttiva n. 2/DGT del 14.12.2012, con la quale sono stati espressamente risolti alcuni quesiti pervenuti all’Ufficio.

In particolare, tra gli interrogativi cui è stata data precisa risposta, ricorreva l’ipotesi di ricorso cumulativo con cui sono impugnati più avvisi di accertamento: secondo il MEF il calcolo del contributo unificato doveva essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.

Sull’argomento è successivamente intervenuto il legislatore che, con l’art. 1 comma 598 L. n. 147/2013, confermando l’interpretazione già fornita dal MEF, ha modificato l’art. 14 comma 3 bis del D.P.R. n. 115/2002 che ora così recita: “Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione …”.

Le motivazioni della modifica legislativa sono state chiarite nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 05-04083 del 20.11.2014 ove si è valorizzata la natura impugnatoria del processo tributario, che determinerebbe che il parametro di riferimento di tale giudizio risulti essere sempre l’atto impositivo oggetto di impugnativa: secondo tale interpretazione ognuno degli atti impugnati nel giudizio mantiene la propria autonomia e, di conseguenza, il provvedimento definitorio del giudizio (sentenza, ordinanza o decreto) deve contenere tante singole statuizioni quanti sono gli atti impostivi di cui si chiede l’annullamento.

Alla luce di tali considerazioni, la determinazione del quantum del contributo unificato non potrebbe essere affidata alla decisione del contribuente di impugnare singolarmente o cumulativamente gli atti impositivi, non potendo tradursi “in un economia della determinazione del contributo unificato legata al valore del singolo atto impugnato” che potrebbe determinare una disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

La tesi sostenuta dal MEF prima e dal legislatore poi non è però apparsa convincente a parte della giurisprudenza di merito che si è anche recentemente espressa sul punto con esiti interessanti.

In particolare si segnala la sentenza n. 97/2015 della CTP di Bari, che ha deciso una vicenda in cui un contribuente, avendo impugnato con un unico ricorso ben 22 cartelle esattoriali e relativi ruoli, aveva determinato (ante riforma dell’art. 14 co. 3 bis d.P.R. 115/02) il valore della controversia sommando il valore dei singoli atti ed aveva versato un unico contributo unificato.

Ricevuto l’invito al pagamento del maggiore contributo dovuto con riferimento alla determinazione del valore della lite sulla base del valore dei singoli atti, il contribuente lo aveva impugnato.

La Commissione adita ha accolto il ricorso, rilevando in particolare che:

  • l’art. 12 co. 5 D.Lgs. n.546/92 disciplina il valore della lite con riferimento all’atto impugnato” e non al “singolo atto impugnato”;
  • l’art. 9 del d.P.R. n.115/02 stabilisce che “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario secondo gli importi previsti dall’art. 13 e salvo quanto previsto dall’art. 10”.

Di talché, secondo il Collegio, la teoria sostenuta dal MEF nella citata direttiva ed ufficializzata dal legislatore:

  • tradirebbe la ratio della norma regolatrice del contributo ed opererebbe una discriminazione qualitativa tra procedimenti giurisdizionali, per cui quelli in ambito civile, penale ed amministrativo soggiacerebbero alla tassazione per processo mentre quello tributario alla tassazione dell’atto;
  • non considererebbe il disposto dell’art. 10 del c.p.c dove è espressamente stabilito che “le domande nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro” e non considererebbe gli istituti della continenza e connessione tra cause, ispirati al principio dell’economia processuale;
  • determinerebbe una grave violazione del principio di eguaglianza nonché del principio di capacità contributiva, poiché potrebbero verificarsi situazioni paradossali tali da compromettere la finalità di economia degli atti processuali, nel senso che il contribuente potrebbe proporre azioni distinte per ciascun atto impositivo, con considerevole aumento del contenzioso tributario in chiaro contrasto con le intenzioni del legislatore.