12 Settembre 2013

I trust alla prova della nuova disciplina del Quadro RW

di Ennio Vial
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Un’importante novità in materia di modulo RW, contenuta nella L. n.97/13, attiene all’estensione degli obblighi di dichiarazione dei soggetti cui trova applicazione il quadro RW; infatti, sono ora tenuti all’adempimento in esame anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art.1, co. 2, lett. u), e dall’allegato tecnico del D.Lgs. 21.11.2007, n.231 (si veda Euroconference news del 10 settembre 2013).

La norma ha un forte impatto sui trust. Infatti, la lettera u) individua il titolare effettivo ossia la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico.

Nel caso dei trust, l’allegato in questione individua il titolare effettivo nel seguente modo:

  • se i futuri beneficiari del trust sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica;
  • se le persone che beneficiano del trust non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
  • la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.

Ciò porta a conseguenze differenziate a seconda che il trust sia residente in Italia o all’estero.

Se il trust è residente in Italia l’investimento dovrà essere segnalato sia dal trust (come noto il trust essendo equiparato ad un ente non commerciale è soggetto agli obblighi inerenti il monitoraggio fiscale) che dai beneficiari creandosi, in tale ipotesi, sostanzialmente una segnalazione doppia. Peraltro, i beneficiari potrebbero non conoscere il loro status non essendo prevista una loro espressa accettazione.

Si evidenzia come l’ipotesi della lett. a) dell’Allegato tecnico è di rara applicazione atteso che si riferisce alle fattispecie in cui i beneficiari hanno un diritto certo sulla quota. Spesso, infatti, i beneficiari vengono individuati come categoria: ad esempio, i figli del disponente viventi al termine del trust.

La nuova previsione può portare tuttavia ad un effetto paradossale in una situazione come quella che di seguito rappresentiamo. Si ipotizzi il caso di Tizio che inserisce in trust un milione di euro individuando come beneficiari i tre figli Caio, Sempronio e Tullio.

Le quote non sono individuate in quanto il compito spetterà al trustee alla fine del trust. Alla morte di Tizio ai due figli Caio e Sempronio vanno 450 mila euro a testa e a Tullio solo 100 mila euro. Tullio, non avendo buoni rapporti con il padre, non sapeva di essere beneficiario del trust ma avrebbe dovuto compilare il nodulo RW.

Quali saranno le sanzioni a cui andrà incontro?

Nell’ipotesi in cui il titolare effettivo sia la categoria dei beneficiari (lettera b) dell’allegato tecnico) chi deve porre in essere la segnalazione? Nella prassi, quando il titolare effettivo è rappresentato dalla categoria, si è soliti indicare i nomi dei beneficiari attuali. Potrebbero essere quindi i beneficiari attuali coloro che devono segnalare nel modulo RW gli investimenti esteri, e se le quote non sono individuate indicheranno presumibilmente l’intero ammontare.

La terza ipotesi è la più semplice; se non sono individuati i beneficiari generalmente si ritiene che il titolare effettivo sia il trustee. Sarà quindi quest’ultimo ad indicare gli investimenti esteri nel quadro RW.

Passiamo ora al trust fiscalmente residente all’estero. In questo caso la nuova informativa richiesta assolve ad un intento particolarmente “nobile” in quanto il trust internazionale, essendo per l’appunto fiscalmente residente all’estero, non è di per se tenuto a compilare il Modulo RW. Ecco che quindi la segnalazione effettuata dai beneficiari offre ai verificatori una informazione di sicuro interesse.

Anche qui, però, i problemi non mancano. Innanzitutto si ripropongono le stesse questioni evidenziate in precedenza; i beneficiari potrebbero non essere informati.

Si ipotizzi poi la seguente situazione: John, unico beneficiario individuato di un Trust inglese, decide di trasferire la residenza in Italia. John non detiene direttamente investimenti finanziari e patrimoniali all’estero.

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 97/2013, John dovrà compilare il modulo RW.

La modifica introdotta rende ovviamente più complessa l’attività del contribuente (e del professionista che lo segue) nel compilare il quadro oggetto di analisi e potrebbe generare una certa ritrosia in capo a persone fisiche (generalmente abbienti) che vengono a vivere in Italia soprattutto nella terza età a godersi la pensione

L’Amministrazione finanziaria ottiene, come detto, un’informazione particolarmente interessante: viene a conoscenza dell’esistenza di un beneficiario del trust e ciò può accendere i riflettori anche sulla tassazione di un eventuale frutto distribuito al medesimo soggetto da parte del trust estero.

Si ricorda come la C.M. n.61/E/2010 abbia fornito un’interpretazione assolutamente non condivisibile prevedendo una sorta di tassazione “per trasparenza” in capo ai beneficiari italiani di Trust esteri.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato, infatti, che “il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato.”