22 Dicembre 2015

I regimi contabili e periodicità Iva per il 2016: verifica dei requisiti

di Federica Furlani
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In prossimità della chiusura del periodo di imposta 2015 è necessario verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2016 le semplificazioni previste per:

  • la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprenditori individuali e società di persone;
  • l’effettuazione di liquidazioni trimestrali ai fini Iva, da parte dei lavoratori autonomi e di tutte le tipologie di impresa.

Per quanto riguarda i regimi contabili adottabili:

  • le società di capitali (Srl, Spa, Sapa) sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;
  • per gli esercenti arti e  professioni il regime di contabilità semplificata costituisce il regime naturale, indipendentemente dall’ammontare dei compensi;
  • imprenditori, società di persone ed enti non commerciali adottano il regime di contabilità semplificata (articolo 18 DPR 600/1973) se rispettano determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata, o possono optare per quello ordinario.

In particolare i limiti di ricavi sono i seguenti:

  • 400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;
  • 700.000 € per chi svolge altre attività.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificata in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

L’ammontare di ricavi va individuato secondo il principio di competenza economica (articoli 57 e 85 Tuir), senza considerare eventuali adeguamenti a studi di settore e parametri.

In caso di inizio attività in corso d’anno, nella valutazione è necessario effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi presunti indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.

I contribuenti (imprenditori, società di persone ed enti non commerciali) che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale. Possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria; opzione che si effettua con comportamento concludente e poi va comunicata nell’ambito del quadro VO della dichiarazione Iva con validità fino a successiva revoca.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività bisogna operare la seguente distinzione:

  • nel caso di ricavi delle attività non annotati distintamente → bisogna far riferimento al limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi, e quindi ai 700.000 €.
  • nel caso di ricavi della attività annotati distintamente → il limite da considerare è quello dell’attività prevalente (ovvero quella con la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta). Quindi se l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 € altrimenti quello di 700.000 €. In ogni caso, come precisato dalla risoluzione 293/E/2007, andrà comunque verificato, anche se l’attività prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 €. Quindi i passaggi da effettuare sono:
    • identificare l’attività prevalente;
    • verificare la soglia di ricavi dell’attività prevalente;
    • verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività sia inferiore a 700.00€.

Per quanto concerne le liquidazioni Iva, il parametro da monitorare è il volume d’affari realizzato da imprese e professionisti, e quindi indipendentemente dalla forma societaria (anche società di capitali), nell’anno solare precedente.

Ricordiamo che il volume d’affari ai fini Iva è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell’anno solare, ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (come da quadro VE della dichiarazione Iva).

Possono dunque effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale i soggetti Iva che presentano un volume d’affari:

  • non superiore a 400.000 €, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni;
  • non superiore a 700.000 €, negli altri casi.

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività miste, con o senza annotazione separata, vale quanto detto per la tenuta della contabilità semplificata, sempre rapportando i limiti al volume d’affari e non ai ricavi.

Una volta verificato il rispetto dei limiti, il contribuente ha la facoltà di effettuare le liquidazioni a cadenza trimestrale, da perfezionarsi con la barratura del rigo VO2 casella 1 della dichiarazione Iva relativa all’esercizio in cui è stato tenuto il comportamento concludente.

L’opzione è vincolante per almeno un anno e resta valida fino a revoca.