14 Marzo 2015

I proventi da partecipazioni: la contabilizzazione dei dividendi

di Federica Furlani
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Nell’ambito dell’area finanziaria del conto economico alla voce C15) Proventi da partecipazioni vanno indicati tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint ventures, consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell’attivo circolante, con separata indicazione di quelli derivanti da imprese controllate e da imprese collegate.

Essi sono pertanto costituiti da:

  • dividendi su partecipazioni, iscritti al lordo delle eventuali ritenute subite;
  • altri proventi da partecipazioni, tra cui le plusvalenze che non abbiano natura straordinaria derivanti dalla cessione di partecipazioni, i proventi derivanti dalla cessione dei diritti di opzione, i proventi derivanti dalla cessione di diritti d’opzione su titoli detenuti, …

Per quanto riguarda i dividendi su partecipazioni, il nuovo principio contabile OIC 21 precisa che i dividendi vanno rilevati secondo il principio di competenza economica nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l’utile o le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.

Il dividendo va inoltre rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle eventuali riserve oggetto di distribuzione, e quindi sia nel caso siano riserve di utili che di capitale.

Di conseguenza, ipotizzando che la società Alfa, in sede di approvazione del bilancio 2013, abbia deliberato la distribuzione dell’utile con l’assemblea tenutasi in data 28 aprile 2014, la società Beta, detentrice di una partecipazione in Alfa, iscriverà nel bilancio 2014 il relativo dividendo nella voce C15 del conto economico.

L’OIC 21 precisa inoltre che la società partecipante deve verificare se, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie vanno infatti iscritte al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale, costo che non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, numero 3), codice civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. E tra gli indicatori di perdita l’OIC 21 cita anche il caso di una distribuzione di dividendi che abbia comportato una diminuzione del valore economico della partecipata al di sotto del valore di iscrizione della stessa nell’attivo.

Stabilita la regola generale di contabilizzazione dei dividendi nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione, l’OIC 21 prevede che, nel caso di dividendi da società controllate, la loro rilevazione può essere anticipata all’esercizio di maturazione dei relativi utili se il bilancio è stato approvato dall’organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante.

Inoltre, le società controllanti, a condizione che abbiano pieno dominio sull’assemblea della controllata, possono anticipare la rilevazione del dividendo anche sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente alla decisione degli amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio.

Di conseguenza se la società controllante, con pieno dominio sull’assemblea della controllata, è in possesso della proposta di distribuzione dei dividendi della controllata prima della chiusura del proprio bilancio 2014, iscriverà il dividendo già nel bilancio 2014.

L’iscrizione dei dividendi secondo il principio di competenza, comporta un’ulteriore conseguenza sul bilancio d’esercizio.

Dal punto di vista fiscale infatti i dividendi corrisposti da soggetti IRES ad altri soggetti IRES sono esclusi da tassazione nella misura del 95% e la tassazione avviene secondo il principio di cassa.

Pertanto in sede di iscrizione per competenza di un dividendo il cui incasso avviene nell’esercizio successivo, si verificherà una
differenza temporanea tra risultato civilistico e reddito fiscale, con la necessità di rilevare nell’esercizio di contabilizzazione le
imposte differite per la parte di dividendo assoggettato a tassazione: imposte differite che saranno rigirate nell’esercizio di incasso del provento.

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