11 Marzo 2016

I derivati nel bilancio 2015

di Federica Furlani
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La disciplina degli strumenti finanziari derivati è tornato particolarmente in auge a seguito delle modifiche apportante dal D.Lgs. 139/2015 alla loro valutazione, al loro trattamento contabile e alla loro rappresentazione in bilancio, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Ma come vanno trattati nel bilancio 2015 che ci apprestiamo a chiudere?

Il codice civile ante D.Lgs. 139/2015 non contiene indicazioni specifiche per quanto riguarda la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari derivati.

Si limita a prescrivere una serie di informazioni da inserire nella Nota integrativa (art. 2427-bis cod. civ) e nella Relazione sulla gestione (art. 2428 cod. civ.).

In particolare, la loro presenza, sia con finalità di copertura che speculativa, obbliga l’impresa fino al 31 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 2427-bis, co. 1, cod. civ. ad indicare nella Nota integrativa, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a)       il loro fair value, da determinarsi con riferimento:

  • al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
  • al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato;

 b) le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

Sono definiti strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
  2. il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
  3. si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Dettagli sulla rappresentazione in Nota integrativa sono contenuti nell’OIC 3 che riporta in allegato due esempi di informazioni tabellari dove riportare i contratti derivati, rispettivamente di negoziazione e di copertura, con l’avvertenza che il dettaglio di tali tabelle è sicuramente opportuno nel caso in cui il numero di contratti sia rilevante. Laddove il numero fosse contenuto, possono essere sostituite da un’informativa per ogni contratto con l’indicazione di:

  • tipologia del contratto derivato;
  • finalità (trading o copertura);
  • valore nozionale;
  • rischio finanziario sottostante (rischio di tasso di interesse, di cambio, creditizio, ecc.);
  • fair value del contratto derivato;
  • attività o passività coperta (per i contratti derivati di copertura);
  • fair value dell’attività o passività coperta se disponibile (per i contratti derivati di copertura).

Fino al 31 dicembre 2015 gli strumenti finanziari derivati costituiscono pertanto operazioni fuori bilancio che impongono oltre all’informativa in Nota integrativa, anche la rilevazione delle perdite presunte in apposito fondo rischi ed oneri, denominato “Fondi per perdite potenziali correlate a strumenti derivati” (OIC 31), deputato ad accogliere passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

L’art. 2428, co. 2 n. 6-bis cod. civ. richiede infine che nella Relazione sulla gestione risultino, in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:

  • gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
  • l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.