22 Ottobre 2013

I Consulenti del lavoro sulla responsabilità solidale

di Giovanni Valcarenghi
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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare 16 ottobre 2013, n. 13, ha fatto il punto sul regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore-subappaltatore nei contratti di appalto di opera e servizi, anche alla luce dei più recenti interventi normativi.

Nell’ordinamento vigente, il contratto di appalto determina l’insorgenza di obbligazioni solidali tra:

  • committente e appaltatore/appaltante – subappaltatore relativamente ai trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori impiegati nel periodo di esecuzione del contratto, a norma dell’art. 29, del D.Lgs. n. 276/2004;
  • appaltante e appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui corrispettivi dovuti per prestazioni lavorative rese nell’ambito del rapporto di subappalto, secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 28, del D.L. n. 4 luglio 2006 n. 223.

La prima delle due fattispecie evidenziate riguarda il regime di responsabilità solidale dei soggetti coinvolti nella esecuzione di un contratto di appalto di opera e servizi per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi maturati dai prestatori di lavoro nel periodo di esecuzione contratto. Rimane tenuto alle relative sanzioni civili esclusivamente il soggetto effettivamente responsabile dell’adempimento. Il regime di solidarietà passiva soggiace alla limitazione temporale di due anni dalla cessazione dell’appalto. A tal proposito si richiama la circolare del Ministero del Lavoro 11 febbraio 2011, n.5, che ha specificato come il termine di decadenza biennale trovi applicazione nei riguardi dell’obbligato solidale, laddove l’azione nei confronti dell’obbligato principale soggiace al più ampio termine di decadenza di cinque anni. E’ appena il caso di accennare che la disciplina prevede la possibilità, per il committente, di invocare la preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

In aggiunta, la dimostrazione dell’adesione e efficace implementazione delle procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, previste nei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, libererebbe il medesimo committente dal regime di responsabilità solidale. Tale disposizione deve essere integrata con le specifiche contenute all’art. 9, comma 1, del D.l. 28 giugno 2013, n. 76, che ha chiarito come la liberazione del committente dal regime di responsabilità solidale, alle condizioni predette, operi esclusivamente con riferimento alla componente retributiva del costo del lavoro, non potendo essere azionata per la componente contributiva.

Lo stesso art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013, configurandosi come interpretazione autentica dell’art. 29, del D.Lgs. n.276/2004, ha introdotto due ulteriori specifiche di rilevo. In primo luogo, rientrano nell’alveo dei soggetti tutelati anche i titolari di contratti di lavoro autonomo, da intendersi quali lavoratori c.d. parasubordinati, gli unici nella più ampia categoria per i quali le obbligazioni contributive e assistenziali sono poste a carico del committente (ne restano esclusi, invece, i lavoratori autonomi obbligati in proprio e in via esclusiva all’assolvimento dei trattamenti previdenziali e assistenziali). Inoltre, si ricorda la esclusione, dall’ambito applicativo dal predetto regime di responsabilità solidale, dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Alla responsabilità solidale in materia di costi del lavoro impiegato per l’attuazione dei contratti di appalto, si è più di recente affiancato l’istituto della responsabilità solidale fiscale, normato dall’art. 35, comma 28, della legge 4 agosto 2006, n. 248. La condivisione della responsabilità coinvolge esclusivamente appaltante e appaltatore e l’ambito oggettivo di riferimento è circoscritto all’irregolare versamento delle ritenute alla fonte applicate ai corrispettivi dei prestatori di lavoro. Il committente, invece, rimane soggetto esclusivamente a sanzioni amministrative, qualora provveda al versamento dei corrispettivi all’appaltante prima di ricevere da questi la documentazione attestante l’esattezza e la completezza dei versamenti delle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro. Si fa presente che l’attestazione dell’avvenuto adempimento delle ritenute IRPEF può essere rilasciata mediante un’asseverazione di un CAF, ovvero di professionisti abilitati, tra cui i dottori commercialisti. In alternativa, si è ritenuta valida una autocertificazione sostitutiva resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il complesso delle regole che presiedono al regime di responsabilità solidale negli appalti delinea pertanto un quadro intricato e farraginoso, e dispiega effetti sui contribuenti in termini di onerosità e complessità delle procedure aziendali da implementare per il monitoraggio e controllo della integrità della “condotta” delle controparti coinvolte nella esecuzione dei contratti d’appalto. Tale sistema comporta un trasferimento in capo ai contribuenti di funzioni di vigilanza che normalmente dovrebbero competere agli apparati amministrativi dello Stato. Per tale motivo, a tutti i clienti di studio che sono coinvolti in contratti di appalto e subappalto, il professionista farà bene a rammentare la necessità di utilizzare ogni possibile cautela, al fine di evitare l’insorgere di indesiderate responsabilità.