2 Ottobre 2015

I comitati organizzatori: questi sconosciuti (I parte)

di Guido Martinelli
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Il primo libro del codice civile introduce, tra gli enti con finalità etico – sociali, i comitati disciplinandoli agli artt. 39 – 41.

Si definisce un “comitato” come un’organizzazione volontaria di persone che perseguono uno scopo altruistico di rilevanza sociale (e quindi non egoistico), mediante la raccolta pubblica di fondi. Sono elementi di identificazione di un comitato la denominazione, la durata, la pubblica sottoscrizione, la struttura chiusa del rapporto e lo scopo.

Denominazione e durata, peraltro, non sono ritenute essenziali. La prima, infatti, non è prevista dalla legge e la seconda non è un elemento sicuro, data l’esistenza di comitati che perseguono scopi senza limiti di tempo, quali i comitati promotori di esposizioni o mostre permanenti. Lo stesso può dirsi della pubblica sottoscrizione, anch’essa normale, ma non essenziale dal momento che alcune manifestazioni si realizzano con i fondi precostituiti come nel caso di esposizioni o mostre allestite mediante le prenotazioni a pagamento dei locali da parte degli espositori e dei partecipanti.

Elemento qualificante è invece la struttura chiusa del rapporto, vale a dire la circostanza che lo scopo deve essere raggiunto ad opera di un gruppo ristretto di persone, i cosiddetti promotori (a differenza di quanto accade nelle associazioni che sono “a struttura aperta”, ossia consentono il ricambio continuo dei membri partecipanti attraverso le adesioni successive).

Lo scopo è poi l’elemento caratterizzante del comitato, qualificato com’è dalla sua natura altruistica e soprattutto, dal suo porsi come qualcosa di esterno rispetto gli interessi dei promotori. A differenza di quanto avviene nelle associazioni, dove lo scopo è diretto esclusivamente alla realizzazione di interessi propri degli stessi associati (si pensi ai sindacati, ai partiti politici, alle associazioni culturali e ricreative), lo scopo del comitato è invece diretto ad un interesse collettivo diverso da quello particolare di ogni singolo promotore ed è ciò che accade per i comitati di soccorso, di beneficenza o di opere pubbliche.

Il comitato viene identificato con un’associazione non riconosciuta ma, a differenza di quanto avviene nelle associazioni, il patrimonio non si costituisce attraverso i contributi degli associati bensì attraverso quelli di soggetti esterni quali i sottoscrittori.

La differenza tra il comitato e l’associazione sta poi nel fatto che i componenti del primo hanno una destinazione vincolata per i fondi reperiti (ossia la realizzazione della manifestazione per la quale il comitato si è costituito) mentre quelli della seconda, nell’ambito dell’oggetto sociale, hanno una certa discrezionalità nell’utilizzo del proprio patrimonio

I soggetti che danno origine al comitato vengono denominati promotori in quanto promuovono le sottoscrizioni e la raccolta di fondi per il perseguimento dello scopo voluto. Essi possono essere persone fisiche ma anche persone giuridiche o enti di fatto.

Compito principale dei promotori è quello di annunciare il programma dell’opera (distinto dall’atto costitutivo) per raccogliere le oblazioni necessarie per il finanziamento dell’opera programmata. Una volta presentato al pubblico, la raccolta dei fondi inizia con le sottoscrizioni di terze persone (c.d. sottoscrittori) e le conseguenti oblazioni di questi. La loro partecipazione si limita a ciò: con l’oblazione essi si spogliano infatti definitivamente del bene che viene, insieme con gli altri beni raccolti, destinato alla realizzazione dello scopo proprio del comitato.

Non è necessario che anche i promotori facciano delle sottoscrizioni, in quanto il loro conferimento è dato dalla loro opera personale.

Il comitato si costituisce con un accordo tra i promotori, che convengono di svolgere un’attività comune per raggiungere un determinato scopo, mediante la raccolta dei fondi necessari attraverso pubbliche sottoscrizioni.

La costituzione del comitato non richiede alcuna forma particolare neppure se ad esso partecipino enti pubblici o se è costituito fra enti pubblici, purché la sua attività sia svolta nell’ambito del diritto privato.

Nel caso in cui, invece, il comitato intenda procedere per ottenere la personalità giuridica occorre che l’atto costitutivo rivesta la forma dell’atto pubblico (come avviene per le associazioni che vogliono chiedere il riconoscimento).

Il legislatore ha ritenuto opportuno regolare solo i rapporti con i terzi e non anche il funzionamento interno del gruppo, lasciando quindi completa autonomia ai membri del comitato.

Si fa riferimento a questa figura giuridica ogni volta che si deve organizzare una specifica manifestazione sportiva, magari con l’intervento di soggetti terzi (quali aziende per la promozione del Turismo, comunità montane, associazioni albergatori, ecc.) garantendo un rendiconto economico autonomo e distinto rispetto a quello dell’associazione sportiva di riferimento.