2 Giugno 2016

I chiarimenti dell’Agenzia sull’assegnazione agevolata

di Alessandro Bonuzzi
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L’attesa circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26/E di ieri fornisce chiarimenti sul regime fiscale temporaneo che consente l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione agevolata in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Una delle questioni più controverse è senz’altro quella concernente gli effetti dell’operazione di assegnazione nei confronti dei soci assegnatari.

Per il socio di una società di capitali il trattamento fiscale delle attribuzioni di somme o beni è regolato dall’articolo 47 del Tuir. Ebbene, secondo tale norma, l’assegnazione di beni assume rilevanza sotto il profilo reddituale in capo al beneficiario se, a fronte dell’operazione,

  • vengono annullate riserve di utili ovvero
  • pur venendo annullate riserve di capitale, la restituzione eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

In particolare, quando il valore del bene assegnato è maggiore al costo fiscale della partecipazione, incrementato della differenza dell’imposta sostitutiva, non solo viene azzerato il valore fiscale della partecipazione, ma l’eccedenza è soggetta a tassazione in capo al socio.

Diversamente, in caso di assegnazione agevolata mediante riduzione di riserve di utili, il costo della partecipazione in capo al socio rimane inalterato. La differenza tra il valore normale/catastale del bene e la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva concorre al reddito del socio assegnatario come dividendo.

Quando l’assegnante è una società di persone, attesa l’applicazione della tassazione per trasparenza, la circolare precisa che il pagamento dell’imposta sostitutiva rende – per l’importo già assoggettato a tassazione – definitiva e liberatoria la tassazione in capo ai soci assegnatari.

L’assegnazione dei beni ai soci comporta una riduzione del patrimonio netto della società in contropartita della riduzione dell’attivo dello stato patrimoniale. Tale è, infatti, l’effetto del trasferimento dei beni dalla sfera patrimoniale della società a quella del socio.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva comporta l’incremento del costo fiscale della partecipazione per il corrispondente ammontare tassato. In particolare, il valore fiscale della quota, dapprima, si incrementa della differenza che sconta l’imposta sostitutiva salvo, poi, ridursi in funzione del valore normale/catastale del bene assegnato.

Pertanto, il socio assegnatario, prima di operare la riduzione del costo della partecipazione in misura pari al valore di riferimento (normale o catastale) del bene ricevuto, deve incrementare il costo medesimo per la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Infine, si evidenzia che il documento di prassi si occupa – sebbene fuori tempo – anche della possibilità per gli imprenditori individuali di procedere all’esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva.