8 Agosto 2014

I capricci del 41 bis

di Massimiliano Tasini
Scarica in PDF

Le norme in bianco frustrano chi le fa, ancor prima di chi le usa (rectius: deve usarle, suo malgrado).

Un esempio che ci dimostra come gli intenti vengono furiosamente traditi è l’attuale previsione dell’art. 41 bis DPR 600/1973, non tanto o comunque non solo per la sua formulazione testuale, bensì per l’interpretazione che della stessa è emersa dalla giurisprudenza di legittimità e talora di merito.

Se c’è giurisprudenza è perché c’è contrasto. E qui il contrasto è palese, e volto a delimitare il perimetro di applicazione della norma. Ma forse dovremmo dire a cercare di delimitarlo, perché è oramai chiaro che siamo di fronte ad una chiara ipotesi di “abuso di diritto”.

Il 41 bis nasce per consentire agli Uffici finanziari di recepire segnalazioni a livello centrale potendo così essi emettere un atto impositivo su una corsia preferenziale: basta recepire quella segnalazione e si può procedere, senza necessità di “aprire tutti i cassetti” per vedere se per contribuente c’è altro da approfondire.

Si trattava di segnalazioni verosimilmente fondate: pensiamo ad un reddito di fabbricati o ad un dividendo non dichiarato ma la cui esistenza risulta in modo “certo”: un contratto registrato, se prevede un canone per il proprietario, è un elemento dotato di buona certezza. Naturalmente, potrà ben sussistere un errore, ma si tratterà più che altro di un errore materiale: un caso di omonimia, un errore su un codice fiscale, uno zero di troppo, e via così.

Il 41 bis meritava non solo una corsia preferenziale ma anche una “facilitazione” dal punto di vista del sistema di riscossione: le somme che il fisco poteva pretendere in caso di ricorso a titolo provvisorio ammontavano al 50% delle imposte accertate, e non un terzo come invece previsto in generale.

Il tempo ha cambiato, come spesso accade, tante e tante cose.

Da strumento di recepimento delle segnalazioni (certe) il 41 bis è diventato uno scatolone nel quale il fisco può (potrebbe) buttare dentro di tutto: una rettifica fondata sugli studi di settore, la ripresa a tassazione di costi per effetto di una verifica generale una ricostruzione analitico – induttiva ecc.

Naturalmente, al fisco questo ampliamento piace: nessuno potrà, infatti, tacciare l’Ufficio di “non aver aperto i cassetti”, cioè nessun difensore potrà contestare l’abuso nell’utilizzo di questa prassi. Il contribuente, poco avvezzo a questo sofisma sarà indotto ad aderire alla pretesa, nella convinzione che il fisco, almeno allo stato degli atti, non ha altro da pretendere nei di lui confronti.

La proliferazione degli atti emessi ex 41 bis è sotto gli occhi di noi tutti. Nella convinzione che sia oramai possibile fare pressoché tutto, gli Uffici chiudono con frequenza altissima la motivazione degli atti impositivi evocando tale disposizione, così da disporre di un “ombrello” per il futuro.

Se l’interpretazione della norma fosse questa, e temiamo che la Suprema Corte si stia oramai allineando in tal senso (per Cass. 1566/2009 e 11057/2006 non è invero richiesta la semplicità della segnalazione), tanto vale modificare l’art. 43 DPR 600/1973, secondo cui l’accertamento è unitario, di talché solo in presenza di elementi nuovi (sopravvenuti) sarà possibile emettere un nuovo atto impositivo. Abbiamo bisogno di certezze e non di ipocrisia. Non abbiamo più la forza nemmeno di raccontarcela. Alcuni Giudici, tanto “romantici” quanto coraggiosi contrastano con forza questa interpretazione (CTR Umbria, sent. 195/1/2012), che frustra una volta di più elementari esigenze di certezza, trasparenza e buona amministrazione, senza che sia necessario disturbare il nostro Statuto del Contribuente. Ma, sembra un lavoro oramai inutile.